Lavori su parti comuni degli edifici e cessione del credito da detrazione fiscale: i chiarimenti delle Entrate

Si può sfruttare per intero lo sgravio fiscale derogando al criterio di ripartizione delle spese condominiali.

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Con una recente risposta al quesito di un contribuente (allegata in basso), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti che riguardano le spese per il rifacimento di parti comuni del condominio e la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.

Più in dettaglio, si parla del rifacimento del tetto in un edificio con quattro appartamenti, la cui spesa è stata sostenuta per intero dal contribuente che ha interpellato l’agenzia (proprietario della mansarda che ha l’intero tetto come soffitto) dopo aver ottenuto l’autorizzazione a eseguire i lavori a titolo personale da parte di tutti gli altri proprietari.

L’agenzia, in particolare, ha richiamato la circolare n. 57/E dove il ministero delle Finanze ha specificato che, in caso di spese intervenute sulle parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà.

Tuttavia, si legge nel parere dell’Agenzia delle Entrate (neretti nostri), si ritiene che tale criterio “possa essere superato a condizione che […] l’unanimità dei condomini ha acconsentito all’esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte dell’istante, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali”.

Inoltre, prosegue il parere, “si ritiene, con riferimento ai limiti massimi di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che il contribuente istante, con riguardo all’intervento sulla parte comune condominiale (il tetto), abbia diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di detrazione di euro 60.000 previsto dal comma 345 dell’art. 1della legge n. 296 del 2006”.

In altri termini, per i lavori condominiali, “il condomino istante può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto dalla norma citata per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio”.

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