Chi non ha trasmesso in tempo all’Enea i dati che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica, non perde il diritto alle agevolazioni fiscali per le spese sostenute, perché la comunicazione ha finalità essenzialmente statistiche e il termine dei 90 giorni (entro cui inviare i dati, dopo la fine dei lavori) non può essere inteso in senso perentorio.
È l’importante principio stabilito in una recente sentenza della Corte di Cassazione (link in basso).
La vicenda riguarda una richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate: il fisco aveva disconosciuto la detrazione Irpef spettante per le spese di riqualificazione energetica di un fabbricato (Ecobonus), perché la contribuente non aveva inviato all’Enea la comunicazione con i dati dell’intervento.
Tuttavia, i giudici ritengono che non possa “desumersi una comminatoria di decadenza [degli incentivi fiscali], per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’Enea, dallo stesso tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007”.
Difatti, “l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini Irpef) relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono ‘tenuti’ a trasmettere all’Enea i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza […]” (corsivo e neretti nostri nelle citazioni).
La sentenza, inoltre, evidenzia che il “controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico”, mentre “la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”.
- La sentenza (pdf)