Bonus edilizi, stop alla remissione in bonis: cosa cambia dal 4 aprile

Il governo conferma che per limitare il peso economico dei bonus edilizi il termine per inviare la documentazione all’Agenzia delle entrate relative alla scelta di aver optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura resta il 4 aprile 2024.

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Con il nuovo decreto Superbonus che segnerà l’ennesima stretta del governo sui bonus edilizi decadrà la remissione in bonis, cioè la possibilità per il contribuente in ritardo di presentare la documentazione necessaria per accedere ai bonus edilizi con il pagamento di una piccola sanzione, entro il 15 ottobre 2024.

Il termine ultimo per inviare la documentazione all’Agenzia delle entrate resta il 4 aprile 2024. Non sarà infatti possibile apportare correzioni o integrazioni alle comunicazioni relative alla scelta di aver optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione del Superbonus o degli altri bonus edilizi.

La comunicazione sulla cessione del credito, ricordiamo, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali…). Da quest’anno però i beneficiari che commetteranno imprecisioni o ritardi non potranno avvalersi della remissione in bonis.

Si tratta di una possibilità che esiste da tempo, ma dal 2022 è stata estesa anche al Superbonus e ai bonus edilizi. È stata utilizzata per sanare ad esempio l’omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, oppure nei casi in cui i beneficiari non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione e non hanno quindi potuto inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti.

Per avvalersi della remissione in bonis sul Superbonus e gli altri bonus edilizi, i beneficiari hanno versato una sanzione di 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo. Il governo ha deciso di cancellarla per avere chiaro l’ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, in un’ottica di contenimento dei costi della cessione del credito.

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