Nel caso in cui si sia in possesso soltanto di uno scontrino fiscale e non della fattura di acquisto, è comunque possibile richiedere l’agevolazione fiscale del bonus mobili ed elettrodomestici?
A questo dubbio risponde l’Agenzia delle entrate attraverso il suo portale informativo ufficiale Fisco Oggi, precisando che “ai fini della detrazione lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati”.
Nei casi in cui la normativa prevede la possibilità di usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013), per poter richiedere la detrazione occorre conservare i documenti che attestino il pagamento dei beni, come ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, e le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Se lo scontrino non indica il codice fiscale dell’acquirente la detrazione è ammessa solo se – oltre a riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati – è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito (o della carta di credito), in base alla corrispondenza con i dati del pagamento, come esercente, importo, data e ora.
Come funziona il bonus mobili
Il bonus consiste in una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione ammonta al 50%, è ripartita in dieci quote annuali e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per il 2024 (erano 8mila nel 2023), comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio.
Può beneficiarne chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori) e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.