Dopo 3 anni e mezzo di Superbonus 110%, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 (decreto Superbonus) e della legge di Bilancio 2024, il governo ha imposto una evidente stretta al comparto edilizio italiano.
I provvedimenti (allegati in basso) sono diventati effettivi con il nuovo anno, dopo diverse settimane durante le quali le discussioni sulla possibilità di prorogare le aliquote più vantaggiose hanno diviso la stessa maggioranza.
Ripercorriamo le principali novità che riguarderanno i lavori di efficientamento energetico (e non solo), spacchettate tra provvedimenti entrati in Manovra e misure contenute in un provvedimento ad hoc varato da Palazzo Chigi.
Queste ultime riguardano principalmente la “transizione” dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65% dal 2025), cercando di limitare i danni per coloro che non sono riusciti a completare i lavori entro la fine dell’anno. Una condizione, quest’ultima, che avrebbe esposto i committenti al rischio di dover restituire l’intera somma dell’intervento.
Il decreto Superbonus prevede, infatti, che i cantieri ancora in corso possano beneficiare dell’agevolazione per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. Una sanatoria grazie alla quale l’Agenzia delle entrate non procederà quindi alla revoca di tutto l’importo che i proprietari hanno già ottenuto, come invece prevede la normativa sui bonus edilizi.
Per venire incontro alle famiglie a basso reddito si è deciso di istituire, inoltre, un contributo a fondo perduto per compensare le conseguenze della riduzione dell’agevolazione al 70% (alla quale, ricordiamo, non si potrà accedere attraverso meccanismi diversi dalla detrazione fiscale come sconto in fattura e cessione del credito). Il contributo dovrebbe essere accessibile per:
- soggetti con un reddito inferiore a 15.000 euro;
- copertura delle spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024;
- raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 60% verificato al 31 dicembre 2023.
I criteri e le modalità di erogazione dovranno essere previste all’interno di un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha criticato il decreto Superbonus in una nota, temendo che “molti di quelli che avevano avviato gli interventi e che si sono improvvisamente scontrati con il problema del blocco della cessione dei crediti non troveranno adeguate soluzioni”, e ritenendo invece che “per i numerosi cantieri in avanzato stato di esecuzione la semplice concessione di qualche mese in più per concludere i lavori sarebbe stata sufficiente per poter completare molti interventi rimasti bloccati”.
Anche la sanatoria al 31 dicembre 2023 “non può essere considerata completamente soddisfacente” secondo gli ingegneri in quanto “non tiene minimamente conto del mancato miglioramento energetico degli edifici e dei contenziosi che molto probabilmente ne seguiranno”.
Il decreto contiene anche una stretta al Bonus barriere architettoniche al 75%, verso il quale molti avevano virato per paura di non riuscire a portare a termine i lavori ricorrendo al Superbonus 110%. È stato limitato il ventaglio di interventi ammessi “soltanto” a quelli che hanno in oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Novità anche per il Sismabonus: non sarà più consentita la possibilità di cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Passando invece agli aggiornamenti contenuti nella legge di Bilancio, sono previsti nuovi controlli sulle rendite catastali, tassazione delle plusvalenze e una maggiore ritenuta sui bonifici.
L’Agenzia delle Entrate si assicurerà che i soggetti realizzatori dei lavori agevolati col Superbonus abbiano presentato la comunicazione di variazione catastale, visto che gli interventi potrebbero influire sulla rendita catastale.
La Manovra impone tasse maggiori a carico di chi rivende l’immobile dopo averlo riqualificato sfruttando l’aliquota al 110%: in queste transazioni, tra i “costi inerenti al bene” (quindi quelli deducibili che non concorrono alla plusvalenza) non rientreranno gli interventi agevolati.
I costi extra rientreranno quindi nella formazione della plusvalenza, tassata al 26%. Ma la stretta non varrà per gli immobili acquisiti per successione o quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla vendita.
Nella legge di Bilancio si prevede inoltre un innalzamento, dal 1 marzo 2024, della ritenuta operata da banche e da Poste Italiane sul pagamento effettuato (con bonifico parlante) dal cliente all’impresa, dall’8% all’11%.
Il principale timore legato a tutte queste novità sul Superbonus è che molti decidano di non proseguire con i lavori (o di non intraprenderli affatto), di fatto rallentando l’opera di efficientamento energetico edilizio che il Paese aveva intrapreso più di tre anni fa, oppure rischiando di generare contenziosi legali con le aziende costruttrici che avevano iniziato gli interventi.
Secondo Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa sono circa 25.000 i cantieri di condomini che non riusciranno a completare i lavori, con pesantissimi effetti sulle imprese e sulle famiglie.
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