Stop alla sostituzione di infissi e serramenti con il Bonus del 75% per le barriere architettoniche

Giro di vite del governo sul Bonus Barriere architettoniche 75%: stop a cessione del credito e sconto in fattura e non vi si potrà più fare ricorso per la sostituzione degli infissi.

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Il decreto ad hoc sul Superbonus approvato ieri dal Consiglio dei Ministri contiene anche una stretta al Bonus Barriere architettoniche 75%, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per interventi in favore di persone con disabilità motorie in edifici già esistenti.

In molti, dopo che per le altre detrazioni per l’edilizia era stata eliminata la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, avevano virato verso questa opzione per la sostituzione di infissi e serramenti.

Già a settembre 2023 la senatrice Raffaella Paita (Az-IV-RE), aveva chiesto attraverso un’interrogazione al ministro dell’Economia e al ministro per le Disabilità che si intervenisse sull’utilizzo scorretto della misura.

Il governo ha ora limitato gli interventi sottoposti allo sgravio chiarendo che sono ammissibili quelli su “scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.

Dal nuovo anno niente più bonus quindi per i serramenti e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Inoltre, spiega Palazzo Chigi in una nota, “sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti” e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare tramite “bonifico parlante”.

Viene modificato anche l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni: dal 2024 stop a cessione del credito e sconto in fattura anche per il bonus 75% per le barriere architettoniche, unica agevolazione per cui finora le due possibilità erano state mantenute.

Ciò vanifica di fatto tutti i contratti stipulati sinora che prevedevano l’intervento nel 2024 con sconto in fattura. Sono previste due eccezioni.

Una riguarda le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto (che ad oggi, 29 dicembre, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ma solo approvato in Cdm):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L’altra riguarda, invece, le opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, requisito reddituale che non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità (accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Il giro di vite è arrivato dopo una serie di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate che avevano autorizzato il ricorso al Bonus barriere architettoniche per un ventaglio molto ampio di lavori tra cui la ristrutturazione di bagni o il rifacimento degli infissi, a condizione che l’intervento rispettasse le prescrizioni tecniche del dm 236/1989.

La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Come da risposta 461/2022 delle Entrate, gli interventi per rimuovere le barriere architettoniche incentivati al 75% possono essere sia condominiali che riguardare le singole unità immobiliari e l’agevolazione copre tutte le spese accessorie.

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