L’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti che riguardano gli interventi “trainanti” e quelli “trainati” nell’ambito del Superbonus al 110%, rispondendo a un interpello che verte sulla ristrutturazione di un edificio con suo frazionamento in due unità residenziali.
Secondo l’Agenzia, nel caso specifico, i limiti di spesa per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’inizio dei lavori, e non sulle due unità che risulteranno al termine dei lavori stessi.
L’Agenzia ha poi ribadito un punto importante che riguarda fotovoltaico e accumuli.
Difatti, si legge nella risposta, (corsivo e neretti nostri) “si ritiene possano essere ‘trainati’ da un intervento antisismico ‘trainante’ solo gli interventi consistenti nell’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo”.
In altre parole, eseguendo lavori antisismici – senza cappotto termico né sostituzione dell’impianto di riscaldamento – è possibile trainare dentro il Superbonus del 110% solamente l’installazione di impianti fotovoltaici con eventuali accumuli.
Nella stessa risposta, più in generale, l’Agenzia ha precisato – ricordando la sua risoluzione 60/E – che “qualora siano realizzati sul medesimo edificio […] ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi ‘trainanti’ – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi ‘trainati’ – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi”.
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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it