Come applicare il Superbonus quando si fraziona un immobile?

Il chiarimento delle Entrate. Sintesi e documento allegato.

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Come va applicato il Superbonus del 110% quando si ristruttura un edificio modificando il numero delle unità immobiliari?

L’ha chiarito l’Agenzia delle entrate, insieme con altri punti importanti che riguardano il Superbonus (limiti di spesa, interventi “trainanti” e “trainati”, dimostrazione della presenza dell’impianto di riscaldamento), nel rispondere alle domande di un contribuente.

Quest’ultimo intende ristrutturare un vecchio edificio unifamiliare, con suo ampliamento e frazionamento in due unità residenziali che avranno accessi autonomi dall’esterno.

In seguito agli interventi, sarà assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche; l’istante poi precisa che a causa del mancato uso del vecchio impianto di riscaldamento (caldaia, termosifoni in ghisa, tre camini con rispettive canne fumarie), il contatore è stato sigillato nel 2010 e poi l’intero impianto è stato rimosso prima dell’apertura del cantiere.

La prima domanda posta dal contribuente è se i limiti di spesa previsti per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento, o sulle due unità residenziali indipendenti risultanti a seguito del frazionamento.

Secondo l’Agenzia (corsivo e neretti nostri), “con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

Di conseguenza, nel caso prospettato, l’istante, quale limite di spesa, “ha quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente”.

La seconda domanda del contribuente all’Agenzia delle entrate è se occorre, e come, dimostrare la presenza del vecchio impianto di riscaldamento che è stato rimosso, anche se gli interventi “trainanti” sono il Sismabonus e l’isolamento termico.

L’Agenzia allora spiega che “ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento. Ne consegue che nel caso rappresentato, considerata la presenza di tre camini nell’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi prospettati, l’Istante potrà accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico”.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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