Ecobonus 2018, la guida aggiornata delle Entrate

Il documento descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione del 65% e riassume adempimenti e procedure. Le indicazioni sono valide fino al 31 dicembre 2018.

ADV
image_pdfimage_print

In attesa di sapere come la nuova Legge di Stabilità modificherà l’ecobonus dal 2019 (vedi QualEnergia.it), pubblichiamo l’ultima guida alla detrazione, valida fino al 31 dicembre 2018, e pubblicata a ottobre dall’Agenzia delle Entrate.

Il documento descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione del 65% e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

Di seguito un breve riepilogo dei tratti più importanti della misura e in allegato alla fine dell’articolo riportiamo la guida completa.

Oltre alla proroga, la Legge di Stabilità 2018 aveva introdotto alcune importanti novità. Tra queste:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro);
  • l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
  • l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, fino al 31 dicembre 2018, si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.

Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

Cessione del credito

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è  la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Quindi, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, fino al 31 dicembre 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Controlli ENEA

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.

Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

ADV
×