Bonus energia e gas 2022 per le imprese, come funziona?

CATEGORIE:

Nuova circolare delle Entrate sulle agevolazioni, prorogate fino a giugno 2023, per le imprese in difficoltà per il caro energia.

ADV
image_pdfimage_print

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova circolare per chiarire l’ambito applicativo, la disciplina e la proroga dei crediti d’imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia, per gli acquisti relativi al 3° e 4° trimestre 2022.

L’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, l’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater hanno prorogato al 30 giugno 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale (variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza).

I beneficiari dei crediti – ricorda la circolare, allegata in basso –  sono tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

La circolare segnala inoltre che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possano beneficiare di queste agevolazioni sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.). Sono quindi comprese, ad esempio, le opere pie, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) e le aziende unità sanitarie locali (Ausl) –  e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, nel presupposto che esercitino anche un’ attività commerciale.

Nel caso in cui l’ente non commerciale o la Onlus non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, dovrà individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (ad esempio la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelli totali).

Con riferimento ai crediti d’imposta per le non energivore, riconosciuti in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il quarto trimestre 2022 e 16,5 kW per il terzo trimestre 2022, si precisa che la potenza disponibile normativamente prevista corrisponde a una potenza contrattuale pari, rispettivamente, a 4 kW e 15 kW.

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della norma introduttiva del calcolo semplificato dei crediti d’imposta, spettante per il secondo, terzo e quarto trimestre dell’anno 2022, che può essere chiesto al venditore laddove l’impresa si sia rifornita dal medesimo soggetto in tutti i trimestri di riferimento. Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha evidenziato che, qualora le imprese (con utenze collocate in Italia a esse intestate) optino per il piano di rateizzazione di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto Aiuti-quater, non potranno fruire dei crediti di imposta riconosciuti alle stesse per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e dall’articolo 1 del decreto Aiuti-quater.

L’Agenzia delle entrate ha fornito, altresì, alcune risposte a quesiti riguardanti, tra l’altro, i seguenti argomenti:

  • Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile
  • Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento.

 

La nuova circolare 36/E (pdf)

ADV
×