Onlus e proprietà degli immobili, quando il Superbonus è maggiorato?

Le cessioni comunali nella forma del "Canone Ricognitorio" non valgono, chiarisce l'Agenzia delle entrate.

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Le Onlus che si occupano di servizi sociosanitari e assistenziali possono avvalersi delle particolari modalità di calcolo delle detrazioni sul Superbonus, moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, soltanto sulle unità immobiliari di loro proprietà.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2024 (link in basso) avete per oggetto “Superbonus – applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall’articolo 119, comma 10-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS“.

La specifica arriva in seguito al caso sollevato da una Onlus che svolge attività di assistenza sanitaria e sociale, oltre ad altre attività “direttamente connesse”.

Come si apprende dal portale Fisco Oggi, organo divulgativo ufficiale dell’Agenzia, una Onlus di questo tipo, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, può avvalersi delle particolari modalità di calcolo delle detrazioni, disciplinate dal comma 10-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, sui lavori di risparmio energetico effettuati sulle unità immobiliari di sua proprietà, censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

È vincolante che gli immobili siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione).

La Onlus istante ha specificato che gli immobili nei quali opera sono posseduti alcuni in piena proprietà, altri in comodato gratuito, altri tramite concessione comunale nella forma del “canone ricognitorio“. Per questi ultimi l’istante dovrà attenersi alle modalità di calcolo ordinarie, previste dal comma 8­bis dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

Altro passaggio importante del chiarimento: la Onlus chiedeva di poter assimilare alle attività agevolabili di “assistenza sociale e socio-sanitaria” e  “assistenza sanitaria” anche quelle ad esse “direttamente connesse” e l’attività a supporto generale relativa all’amministrazione.

L’Agenzia ha fornito un’interpretazione estensiva, ritenendo che possano rientrare nella misura di favore anche quelle direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto “integrative delle stesse”.

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