Sblocca Italia e infrastrutture “strategiche”, Consulta boccia ricorso Regioni

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Calabria, Abruzzo, Marche e Puglia contestavano la legittimità costituzionale della norma che limita il potere decisionale degli enti locali in materia di autorizzazioni per gasdotti, rigassificatori e stoccaggi. Per la Corte Costituzionale lo Sblocca Italia è legittimo.

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110/2016 (in allegato in basso), ha bocciato i ricorsi presentati dalle regioni Calabria, Abruzzo, Marche e Puglia contro le norme relative alle autorizzazioni per i gasdotti, introdotte dal decreto noto come Sblocca Italia, ossia il DL 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In estrema sintesi, le Regioni contestavano la legittimità costituzionale delle norme che limitano, in certi casi fino ad annullarlo, il potere decisionale degli enti locali in materia di autorizzazioni per le infrastrutture per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale.

L’art. 37, comma 1, dello Sblocca Italia, attribuisce a tutte una serie di infrastrutture elencate la qualifica di «opere di interesse strategico», cosa che comporta che di fatto possano essere autorizzate dallo Stato senza la preventiva intesa con le Regioni interessate.

Tra le opere divenute «strategiche», i gasdotti di importazione, i rigassificatori, gli stoccaggi di gas naturale e «le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale». Le Regioni sostenevano che ciò non fosse costituzionalmente legittimo perchè in contraddizione con gli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma della Carta, nonché del principio di leale collaborazione.

La Consulta però ha respinto la loro censura.  

Secondo la Corte costituzionale “l’attribuzione del «carattere di interesse strategico» alle infrastrutture in questione, effettuata in via generale dalla disposizione normativa impugnata, non determina, di per sé, alcuna modifica alle normative di settore (…), né, di conseguenza – prevedendo queste ultime sempre la necessaria intesa con la Regione interessata – alcuna deroga ai principi, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di chiamata in sussidiarietà e di necessaria partecipazione delle Regioni”.

In definitiva, “l’attribuzione di «carattere di interesse strategico» contenuta nell’art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito – da ritenere espressione normativa di un indirizzo volto a fornire impulso e rilievo allo sviluppo energetico nazionale – deve essere collocata e interpretata alla luce delle specifiche discipline che regolano localizzazione, realizzazione e autorizzazione all’attività, per ciascuna delle infrastrutture elencate dalla disposizione impugnata, la quale, così interpretata, non reca perciò alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali regionali”.

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