Target climatici Ue, respinto ricorso contro le quote annuali di emissione 2023-2030

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Il Tribunale Ue dà torto a due Ong escludendo che una decisione esecutiva possa essere usata per rimettere in discussione scelte legislative già fissate. Intanto sul post-2030 emergono dubbi degli Stati sulla riforma Ets e sui crediti internazionali.

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Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso con cui Global Legal Action Network (Glan) e Climate Action Network Europe (CAN-Europe) cercavano di rimettere in discussione le assegnazioni annuali di emissioni concesse agli Stati membri per il periodo 2023-2030.

La causa, T-120/24, si inserisce nel quadro dell’Effort Sharing Regulation (Esr), il regolamento che disciplina le emissioni dei settori non coperti dal sistema Ets, tra cui trasporti stradali, edifici, agricoltura e rifiuti, responsabili complessivamente di quasi il 60% delle emissioni di gas serra dell’Ue.

Con la revisione del 2023, l’Esr ha portato dal 30 al 40% il taglio collettivo delle emissioni al 2030 rispetto al 2005, distribuendo lo sforzo fra i diversi Stati attraverso obiettivi nazionali e assegnazioni annuali.

A monte c’è l’obiettivo generale della European Climate Law, che dal 2021 impone all’Unione di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di almeno il 55% rispetto al 1990, in vista della neutralità climatica al 2050. Come avevamo raccontato su QualEnergia.it, durante il negoziato il Parlamento europeo aveva chiesto un taglio più elevato, pari al 60%.

Secondo Glan e CAN-Europe, però, il livello di ambizione fissato dall’Ue non era sufficiente per assicurare una traiettoria coerente con l’Accordo di Parigi e con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C.

Le associazioni contestavano quindi le quantità di emissioni assegnate ai Paesi e la valutazione d’impatto che aveva accompagnato la definizione del nuovo target europeo, richiamando anche obblighi derivanti dal diritto Ue e dalla tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso è stato però respinto soprattutto a causa della strada giuridica utilizzata dalle due Ong.

Perché il ricorso delle Ong è stato respinto

La controversia parte da una decisione di esecuzione della Commissione del giugno 2023, la 2023/1319, con cui Bruxelles ha aggiornato le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri.

Nell’agosto dello stesso anno Glan e CAN-Europe ne hanno chiesto il riesame interno in base al regolamento di Aarhus, che permette alle organizzazioni ambientaliste in possesso di determinati requisiti di chiedere alle istituzioni europee di riesaminare alcuni atti amministrativi non legislativi ritenuti contrari al diritto ambientale. La Commissione ha dichiarato la richiesta irricevibile e le due associazioni si sono quindi rivolte al Tribunale.

Per i giudici, però, gran parte delle contestazioni non riguardava in realtà errori propri della decisione di esecuzione, bensì le scelte legislative compiute a monte da Parlamento europeo e Consiglio: il target generale al 2030 della Climate Law e quello specifico dell’Effort Sharing Regulation.

Nel fissare le assegnazioni annuali, spiega il Tribunale, la Commissione esercitava una competenza esecutiva e doveva applicare gli obiettivi già decisi dal legislatore. Non poteva sostituire autonomamente quei livelli con traguardi più ambiziosi.

Permettere di farlo attraverso un riesame interno significherebbe, secondo i giudici, consentire alla Commissione di modificare indirettamente decisioni legislative di Parlamento e Consiglio, in contrasto con la ripartizione delle competenze prevista dai Trattati.

Lo stesso ragionamento investe la valutazione d’impatto del settembre 2020 da cui prese forma la proposta di innalzare al 55% il target europeo.

Il Tribunale rileva però due errori nella risposta della Commissione. Da una parte, Bruxelles aveva escluso in modo troppo netto che si potessero contestare anche eventuali problemi contenuti in un atto preparatorio, pur privo di effetti giuridici diretti. Dall’altra, aveva dato un’interpretazione troppo limitata di cosa rientri nel “diritto ambientale” ai fini del regolamento di Aarhus.

Questi errori non cambiano però l’esito. Quella valutazione d’impatto era stata elaborata in funzione della successiva iniziativa legislativa che avrebbe condotto alla Climate Law e alla revisione dell’Esr: rimaneva dunque un motivo autonomo e sufficiente per dichiarare irricevibili le contestazioni.

Il ricorso è stato così respinto integralmente, anche se la presenza degli errori della Commissione ha inciso sulle spese: le Ong dovranno sostenere le proprie e soltanto un terzo di quelle di Bruxelles.

Post-2030: i dubbi degli Stati sull’Ets

La pronuncia arriva mentre l’Ue sta costruendo la nuova architettura climatica successiva al 2030. Da marzo la Climate Law contiene un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette del 90% al 2040 rispetto al 1990.

La normativa permette però, dal 2036, di utilizzare crediti internazionali di alta qualità fino a un massimo equivalente al 5% delle emissioni nette Ue del 1990: in termini pratici, almeno l’85% della riduzione dovrà quindi essere ottenuto all’interno dell’Unione.

Qui si inserisce una nuova discussione tra gli Stati membri: secondo quanto riportato da Carbon Pulse, che ieri, 2 settembre, ha riferito il contenuto di un documento interno trapelato, diversi Paesi avrebbero chiesto alla Commissione maggiore chiarezza su quale riduzione delle emissioni dovrebbe essere raggiunta dai settori coperti dall’Eu Ets entro il 2040 rispetto al 2005 e su come i nuovi crediti internazionali dovrebbero inserirsi nella normativa proposta da Bruxelles a luglio.

La proposta di revisione dell’Ets, ricordiamo, prevede tra l’altro di modificare la traiettoria del tetto alle emissioni, con un fattore lineare di riduzione del 3,7% dal 2031 al 2035 e dell’1,7% dal 2036, e di rendere disponibili fino a 260 milioni di quote per finanziare l’acquisto di un massimo di 260 milioni di tonnellate di crediti internazionali di elevata qualità.

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