Superbonus, quali sono i lavori “salvati” dal decreto 212/2023?

Il provvedimento, da considerare definitivo, attende l'ultimo passaggio in Senato entro fine mese. L'articolo 1 tutela i crediti fiscali acquisiti per i Sal completati al 31 dicembre 2023.

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Mentre si attende l’approvazione finale al Senato della conversione in legge del decreto Superbonus (dl 212/2023), torniamo sul provvedimento per capire con esattezza quali sono i lavori incompleti “salvati” dalla nuova norma.

Ricordiamo, infatti, che la Camera ha già approvato senza alcuna modifica il testo predisposto dal Governo, che può essere considerato definitivo vista la scadenza del 27 febbraio per la conversione.

In sostanza, la norma tutela i cessionari dei crediti fiscali connessi al bonus del 110%, per quanto riguarda i cantieri che abbiano completato almeno il 30% dei lavori (primo Sal) al 31 dicembre 2023: in caso di mancata ultimazione dell’intervento nel suo complesso, anche senza aver soddisfatto il requisito del miglioramento di due classi energetiche, i crediti acquisiti dalle imprese o da altri soggetti tramite le opzioni alternative del decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito), non dovranno essere restituiti allo Stato.

La misura quindi consente di “salvare” l’agevolazione del 110% per i Sal completati a fine dicembre dello scorso anno (un Sal per il 30% dei lavori oppure due Sal per il 60% dei lavori), lasciando fuori tutto il resto.

Resta la responsabilità solidale del cessionario in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Questo infatti quanto dispone l’art. 1, comma 1 del decreto:

Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

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