Superbonus, quando l’impresa edile che non completa i lavori in tempo deve risarcire?

Una sentenza del Tribunale di Frosinone stabilisce quando è dovuto il risarcimento in caso l'inadempienza abbia portato alla perdita dell'agevolazione.

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A quali conseguenze va incontro un’azienda edile che non riesce a concludere i lavori per il Superbonus entro i tempi stabiliti da contratto?

Risponde in parte a questa domanda una recente sentenza del Tribunale di Frosinone, la 1080 emanata il 2 novembre 2023 (link in basso), che ha posto la parola fine a un contenzioso tra un’impresa e il committente che l’aveva citata in giudizio per “gravi inadempienze” che gli avrebbero fatto perdere il diritto alla detrazione.

Il caso riguardava la perdita del Superbonus per alcuni lavori mai iniziati su un edificio unifamiliare. Per accedere all’agevolazione entro il 31 dicembre 2023 era necessario che il Sal del 30 settembre 2022 fosse al 30%, ma così non era proprio perché il cantiere non è mai partito.

I giudici hanno condannato l’impresa a restituire l’acconto ricevuto ma hanno stabilito che il risarcimento dovuto vada valutato in base alla differenza tra l’aliquota piena (in questo caso 110%) e quella più bassa, in questo caso per il Superbonus al 90%, alla quale il privato avrebbe potuto accedere dopo aver rinunciato al Superbonus originario.

Se il denunciante avesse dimostrato di avere reddito di riferimento superiore a 15mila euro, avrebbe potuto far leva sull’impossibilità di presentare una nuova pratica edilizia. Cosa che gli sarebbe valsa un risarcimento ben più corposo.

Invece committente non ha fornito elementi sulla sua situazione reddituale e i giudici non sono stati quindi in grado di stabilire se il ritardo dell’impresa edile abbia causato la definitiva perdita del Superbonus o solo la perdita dell’aliquota più vantaggiosa.

Il caso di Padova

La logica della sentenza è la stessa di un altro provvedimento emesso dal Tribunale di Padova, la sentenza 2266 del 25 novembre 2023, che allo stesso modo faceva leva sulla possibilità per il denunciante di contattare altre aziende (sentenza non pubblicata, della quale apprendiamo alcuni stralci citati da altre testate di settore).

In quel caso i proprietari di un immobile da ristrutturare avevano citato in giudizio l’impresa edile incaricata di realizzare l’intervento perché a causa di alcuni ritardi non aveva completato i lavori in tempo. Il committente aveva chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme già versate all’impresa per la parte di lavori non ultimata e un risarcimento per l’agevolazione mancata.

I giudici hanno riconosciuto l’inadempienza dell’azienda edile e hanno disposto la restituzione delle somme versate per opere mai realizzate. Ma non hanno dato ragione al committente per quanto riguarda il risarcimento.

Secondo il Tribunale di Padova, il denunciante “non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese”.

Sostanzialmente, per ottenere un risarcimento, era necessario che il committente provasse che non c’erano altre soluzioni per non far scadere i termini.

Due casi diversi che hanno portato a sentenze diverse, con una logica in comune: il risarcimento è dovuto soltanto se è possibile dimostrare che la perdita dell’agevolazione è stata causata dall’inadempienza dell’impresa edile senza che il committente potesse porvi rimedio.

Cantieri a rischio: le proposte di Ance

Secondo i calcoli dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ci sono 25mila cantieri che rischiano contenziosi simili per “colpa” della mancata proroga delle aliquote 110% e 90% del Superbonus per il 2024. La Presidente Federica Brancaccio ha avanzato due proposte in audizione alla Commissione Finanze della Camera lo scorso 16 gennaio.

La prima consiste in una proroga del Superbonus per le spese sostenute fino al 29 febbraio 2024, riconoscendo la stessa percentuale di detrazione fissata al 31 dicembre 2023 per interventi in edifici che alla fine dello scorso anno avessero completato almeno il 60% dei lavori.

L’altra è l’emissione di un Sal straordinario al 29 febbraio 2024, così da far rientrare nel Superbonus al 110% (o al 90%) tutti i lavori realizzati entro quella data e con possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche se il Sal non dovesse raggiungere le percentuali minime previste dalla norma (30%, 30% e 40%).

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