Sostituzione impianto termico, quali agevolazioni nel 2024?

Dal Superbonus 70% al Conto Termico, gli incentivi che si possono usare nell'anno corrente per installare tecnologie più efficienti per riscaldare le abitazioni.

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Prosegue anche nel 2024 il sistema di incentivi per l’efficientamento energetico dei riscaldamenti nel settore residenziale, attraverso agevolazioni che consentiranno ai cittadini di sostituire la propria caldaia con un nuovo modello oppure di passare a nuove tecnologie (ad esempio pompe di calore, solare termico).

Oltre a diversi bonus sotto forma di detrazione Irpef, confermato anche il Conto Termico come rimborso erogato direttamente dal Gse. Vediamo tutte le opzioni per il 2024. Sempre in tema di bonus edilizi validi per il 2024, si vedano anche le nostre mini-guide su cappotto termico e infissi.

Sostituire la caldaia con il Superbonus

Il Superbonus 70% agevola gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013. Il tetto di spesa dipende da quante unità immobiliari compongono il condominio. Fino a 8 unità l’importo è di 20mila euro ciascuna, se in numero maggiore si scende a 15mila euro.

La sostituzione dell’impianto, ricordiamo, è un intervento trainante insieme – ad esempio – ai lavori di isolamento termico, come elencato all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che precisa le condizioni necessarie per usufruire della detrazione.

In particolare, possono beneficiare del Superbonus – erogato come detrazione Irpef in 4 anni – per sostituire il vecchio impianto termico, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni e anche i titolari di reddito d’impresa o professionale (perché appunto la sostituzione dell’impianto è un intervento trainante che riguarda le parti comuni dell’edificio). L’aliquota al 70% è valida fino alla fine del 2024, nel 2025 passerà al 65%.

Gli impianti termici ammessi sono le caldaie a condensazione, le pompe di calore, gli impianti ibridi (gas e pdc) e le caldaie a biomassa, purché siano installate in località al di fuori della rete di metano comunale. Altra soluzione prevista dal Decreto, è quella di sostituire gli impianti esistenti con uno di micro-cogenerazione (MCHP), se in grado di assicurare un risparmio di energia primaria di almeno il 20%.

Per ottenere il Superbonus caldaie è necessario acquisire le asseverazioni attestanti la rispondenza dell’intervento al DM Requisiti tecnici e al Decreto Prezzi, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute per realizzare l’intervento e il visto di conformità.

Ecobonus con aliquote variabili

Un’altra soluzione è rappresentata dall’Ecobonus, che si applica sia a condomìni sia a case unifamiliari o appartamenti, con aliquota variabile in base ai componenti che vengono installati e ai risultati di efficientamento energetico raggiunti.

L’incentivo è al 50% e prevede un tetto di 30mila euro in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013.

L’aliquota sale al 65% (con tetto invariato) se vengono anche installati sistemi di termoregolazione evoluti che permettono di regolare in modo efficiente la temperatura interna degli ambienti.

Stesse condizioni (aliquota al 65%, limite di 30mila euro) anche se per la sostituzione degli impianti si fa ricorso a pompe di calore ad alta efficienza oppure a impianti geotermici a bassa entalpia.

Possono beneficiare dell’Ecobonus caldaie le persone fisiche, gli enti non commerciali, i professionisti e i titolari di reddito di impresa. L’incentivo è erogato come detrazione Irpef o Ires in 10 anni ed è valido fino alla fine del 2024. Nei condomìni il tetto di spesa si determina moltiplicando 40mila euro per il numero delle unità immobiliari.

Bonus ristrutturazioni e lavori antisismici

Gli ultimi due incentivi per la sostituzione della caldaia sono il bonus ristrutturazioni e il bonus lavori antisismici. Il primo ha un’aliquota al 50% con tetto di spesa da 96mila euro per tutto il 2024. Dal prossimo anno si scenderà al 36% con importo massimo da 48mila euro.

Il secondo, riservato esclusivamente ai condomìni nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3, prevede un incentivo dell’80% sotto forma di detrazione in 10 quote annuali se i lavori determinano il passaggio dell’edificio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La spesa massima è di 136mila euro per unità immobiliare.

Conto Termico per soluzioni rinnovabili

Chi volesse sostituire la propria caldaia con sistemi a pompa di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompa di calore e impianti solari termici, in alternativa ai bonus edilizi può richiedere anche il Conto Termico, l’incentivo erogato sotto forma di rimborso direttamente dal Gse con l’obiettivo di promuovere la transizione verso soluzioni di riscaldamento più sostenibili (qui il catalogo). La percentuale è fino a un massimo del 65% della spesa sostenuta.

I soggetti privati come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa, possono accedere al Conto Termico per:

  • sostituire impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore;
  • installare impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • sostituire scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Una volta completate le fasi di verifica e valutazione, il Gse procede con il pagamento direttamente sul conto indicato dal richiedente, in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 5mila euro, mentre – se superiore a questa somma – in due rate annuali in caso di potenze inferiori ai 35 kw e in 5 rate annuali per potenze superiori ai 35 kw.

Il nuovo sistema di riscaldamento deve riscaldare le stesse utenze del precedente generatore, mantenendo una potenza installata che non deve superare di oltre il 10% quella del vecchio sistema.

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