L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione della guida, aggiornata a fine gennaio 2024, su come utilizzare la piattaforma per la cessione dei crediti fiscali ancora circolanti relativi ai bonus edilizi (e ad altre agevolazioni).
In particolare, si legge nel documento, la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.
Fino a quando non si accetta la transazione, spiegano le Entrate, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni. Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della piattaforma.
In caso di opzione per lo sconto o di prima cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del primo cessionario è importante affinché, in caso di errore, l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la prima cessione.
Con riferimento alle altre tipologie di crediti, la piattaforma consente ai titolari di comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, interamente o parzialmente; il successivo cessionario visualizzerà i dati dei crediti ricevuti.
In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo nuovamente; affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente (anche eventualmente al fine di riproporre la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma.
L’accettazione e il rifiuto – si precisa – non possono essere parziali. Inoltre, sono irreversibili, salvo casi particolari disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni (cfr. circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).
Si evidenzia poi che, in caso di cessione successiva alla prima di crediti relativi a bonus edilizi, il cessionario può procedere all’accettazione o al rifiuto solo decorsi cinque giorni lavorativi dall’inserimento sulla piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.