Pellet, i nuovi requisiti di qualità per accedere agli incentivi

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Il decreto di recepimento della Direttiva RED II definisce nuovi criteri per tutti gli impianti di riscaldamento che richiedono incentivi e i biocombustibili utilizzati. Ecco le novità relative al pellet.

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Con il recepimento della direttiva RED II sulle fonti rinnovabili (Dlgs 199/2021) si applicano specifici criteri di sostenibilità per i combustibili solidi da biomassa destinati a impianti di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW oppure ai 2 MW per gli impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa.

Il decreto legislativo prevede, inoltre, criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad esempio Conto Termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, ecc. (art. 29).

Si tratta di requisiti minimi, definiti nell’Allegato IV, che potranno essere ulteriormente innalzati nei decreti di adozione dei singoli incentivi.

I criteri prevedono sia requisiti tecnologici specifici per ciascuna tipologia di generatore, sia requisiti relativi alla qualità dei biocombustibili impiegabili, compreso il pellet.

I requisiti per il pellet

Per quanto riguarda il pellet, il decreto, peraltro rispondendo anche alle istanze proposte da AIEL, associazione italiana energie agroforestali, in sede di audizione parlamentare, prevede che possano essere incentivati solo gli impianti e apparecchi il cui combustibile soddisfi i seguenti requisiti:

  • per le termostufe il pellet dovrà necessariamente essere di classe di qualità A1, mentre per le caldaie esso dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato certificato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
  • la certificazione del pellet dovrà essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del biocombustibile, svolte da un soggetto accreditato secondo le norme della serie UNI EN ISO 17225-2;
  • la documentazione di acquisto del pellet dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

Non sarà quindi più possibile accedere agli incentivi utilizzando biocombustibili che presentano autodichiarazioni relative alla classe di qualità del pellet, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-2.

La soluzione per le aziende produttrici è ottenere una certificazione “completa” del biocombustibile, come la certificazione di qualità del pellet ENplus®, lo schema di certificazione del pellet numero uno al mondo e gestito in Italia da AIEL, che adotta un sistema di certificazione di parte terza per garantire qualità elevata e costante.

L’art. 6 del decreto legislativo prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del 15 dicembre 2021, il MiTE aggiorni i decreti per l’attuazione dei sistemi di incentivazione e dei relativi criteri direttivi.

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