Fotovoltaico, l’Umbria si sta per liberare dai divieti nei centri storici

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La novità in una modifica al regolamento regionale, approvata per ora dalla Commissione regionale Economia e Territorio.

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In Umbria si va verso il superamento dei limiti a priori all’installazione di impianti fotovoltaici nei centri abitati, anche nelle zone vincolate.

La commissione permanente per le Attività economiche e governo del territorio del Consiglio regionale, infatti, ha espresso parere favorevole a una proposta di modifica in tal senso della normativa regionale.

In particolare, si interviene sul comma 5 dell’art.21 del regolamento regionale 2/2015, che riguarda l’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e di impianti fotovoltaici.

“Finalmente anche in Umbria cade il tabù dell’installazione di pannelli fotovoltaici e impianti di energie rinnovabili nei centri storici. È stata una strada lunga e siamo dovuti passare per il Parlamento facendoci promotori degli emendamenti al decreto Semplificazioni per obbligare la Regione a fare ciò che si era rifiutata di fare”, commenta il consigliere regionale M5S, Thomas De Luca, tra i promotori dell’iniziativa.

A febbraio del 2022 – ricorda – la maggioranza e l’assessore Roberto Morroni (alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e valorizzazione ambientale), avevano bocciato una mozione analoga, che chiedeva di aggiornare il regolamento 2/2015 per eliminare il divieto a priori all’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici nei centri che rivestono valore storico e culturale, sottoponendo invece a valutazione paesaggistica prescrittiva e non ostativa gli interventi previsti.

Nel frattempo, a livello nazionale, è intervenuto il decreto 17/2022, cioè il decreto Semplificazioni citato da De Luca, convertito in legge con diversi emendamenti pro-solare.

Per gli impianti su tetto il provvedimento prevede che non servono permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, per installarli, oltre che sugli edifici, su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Inoltre, non servono permessi nemmeno per la realizzazione di tutte le opere per la connessione alla rete elettrica.

Per gli impianti in aree o su immobili di notevole interesse pubblico, sempre secondo le semplificazioni del dl 17/2022 come convertito, l’installazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

In ogni caso, anche quando ci sono questi vincoli di notevole interesse pubblico, si può evitare l’autorizzazione paesaggistica, se l’installazione prevede pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccetto che per le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Sul fotovoltaico nei centri storici vincolati, va poi ricordato quanto ribadito dal Tar Abruzzo in una sentenza “storica” pubblicata a maggio.

Per negare l’autorizzazione a costruire impianti alimentati da rinnovabili, anche nei borghi storici, servono valide ragioni che tengano conto della tutela del paesaggio, ma anche del “favor di legge” che va riconosciuto in via prioritaria alla produzione di energia rinnovabile, hanno chiarito i giudici, bocciando il provvedimento con cui il ministero della Cultura e il Comune di Pacentro (AQ) negavano l’autorizzazione paesaggistica necessaria per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici su tetto.

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