Emergenza Covid 19: ecco i rinvii deliberati da Arera

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Diverse proroghe dei termini per i settori dell'energia, idro e dei rifiuti. La delibera e le scadenze che slittano.

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Come anticipato, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha pubblicato la delibera con cui vengono differiti alcuni termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici.

All’articolo 1 troviamo il differimento dei termini per il servizio idrico integrato; all’art. 2 della delibera quello dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Di interesse per il mondo dell’energia l’art. 3: Differimento dei termini per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Relativamente agli obblighi di comunicazione in materia di contributi di allacciamento e modalità per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’Allegato A alla deliberazione 24/2018/R/TLR, è differito: a) dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine di cui al comma 13.1 entro cui gli esercenti del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono tenuti a trasmettere all’Autorità il rapporto di riepilogo (riferito all’anno 2019) relativo alle disattivazioni e agli scollegamenti effettuati; b) dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020, il termine di cui al comma 7.1 entro cui gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Autorità un rapporto di riepilogo (riferito all’anno 2019) relativo agli allacciamenti effettuati.

E’, altresì, prorogato dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 il termine di cui al comma 33.1 dell’Allegato A alla deliberazione 661/2018/R/TLR, tenuto conto di quanto disposto dal comma 35.2, entro il quale gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni e i dati di qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui al comma 33.2 (riferiti all’anno 2019).

C’è poi (art.4) un differimento dei termini di adempimento agli obblighi informativi per il settore elettrico e gas.

Altre norme sono raccolte in “prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19” (art. 6). Ad esempio si delibera che il mancato rispetto di standard di qualità contrattuale e commerciale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 può essere ricondotto alle “cause di forza maggiore” di cui al comma 71.1, lett. a), della RQSII e al comma 26.1, lett. a) della RQCT, con gli effetti che ne conseguono per il gestore/esercente in termini di esclusione dall’obbligo di corresponsione dell’indennizzo

Allo scopo di assicurare la continuità e la disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, nonché di garantire certezza nei rapporti giuridici, è rinviata a successivi provvedimenti l’introduzione di eventuali ulteriori espresse deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza.

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