Le Entrate hanno chiarito che: il contribuente residente all’estero ha diritto a fruire della detrazione e, di conseguenza, può cedere il credito corrispondente per la quota a lui imputabile, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati. Tale credito, non può essere ceduto, invece, a banche e agli intermediari finanziari poiché l’istante non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area”.
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