Un contribuente che rientra nella no-tax area, cioè in condizioni di incapienza, proprietario di un’unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, può cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Il genitore infatti rientra tra gli altri “soggetti privati”, diversi dai fornitori, a cui si può cedere il credito.
È questa la risposta dell’Agenzia delle entrate a un interpello del 22 luglio scorso.
Dopo un’attenta ricostruzione delle norme che disciplinano la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, l’Agenzia delle Entrate – leggiamo nella risposta – ha precisato che la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa e, dunque, impossibilitato a usufruire della detrazione.
Pertanto, nel caso in esame, l’istante, trovandosi in condizione di incapienza nell’anno che precede al sostenimento della spesa, può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Le modalità di cessione del credito sono libere, come contenuto nella risoluzione n. 84/2018, ma gli adempimenti di comunicazione sono espressamente previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019.
In particolare, il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia.
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