La sostituzione degli infissi non rientra più nel bonus del 75% previsto per eliminare le barriere architettoniche. Lo conferma l’Agenzia delle entrate rispondendo alla domanda di un cittadino sul suo organo ufficiale Fisco Oggi, rimarcando come il bonus spetti “soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici” ai sensi del decreto Superbonus 212/2023.
Il contributo non potrà più essere richiesto per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Per accedere al bonus è inoltre necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti ed è richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare tramite “bonifico parlante”. Il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 ha modificato anche l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni: dal 2024 è stato inserito lo stop a cessione del credito e sconto in fattura anche per il bonus 75% per le barriere architettoniche, unica agevolazione per la quale le due possibilità erano state inizialmente mantenute.
Il giro di vite è arrivato dopo una serie di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate che avevano autorizzato il ricorso al bonus barriere architettoniche per un ventaglio molto ampio di lavori, tra cui la ristrutturazione di bagni o il rifacimento degli infissi, a condizione che l’intervento rispettasse le prescrizioni tecniche del dm 236/1989.
Rimangono invariati gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Superbonus, contributi alle spese per i redditi bassi nel 2024
Oltre a modificare l’ambito di intervento del bonus barriere architettoniche, il decreto Superbonus ha anche modificato le aliquote per i lavori di efficientamento energetico dei condomìni, passati dal 110% e 90% al 70% (sarà il 65% nel 2025).
Ma sarà possibile – chiarisce sempre Fisco Oggi – continuare ad accedere alle aliquote più vantaggiose per i contribuenti con un reddito di riferimento, calcolato in base al quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro (sulla scia del contributo indigenti del 2023).
Ai redditi bassi sarà infatti concesso un contributo a fondo perduto, per far fronte alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per gli interventi che, entro il 31 dicembre 2023, avevano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che porteranno l’edificio a fare un salto in avanti di almeno due classi energetiche.
Verrà attivato un fondo che compenserà la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110% previsto fino alla fine del 2023. I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno determinati da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che deve ancora essere emanato.