Decreto “Cura Italia”, slittano i termini per le autorizzazioni alle rinnovabili

La proposta è contenuta nella bozza del provvedimento atteso per oggi.

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Nell’imminente decreto che conterrà le prime misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus, dovrebbero comparire diverse norme per il settore dell’energia e in particolare per le fonti rinnovabili, come emerso dalla bozza del provvedimento che sta circolando nelle ultime ore (documento allegato in basso).

(N.B.: aggiornamento 18 marzo, nella versione finale del decreto pubblicata in Gazzetta le norme oggetto di questo articolo non sono state confermate ma c’è uan proroga diversa)

Più in dettaglio, nella bozza si parla di prorogare di 12 mesi i termini per le autorizzazioni regionali, provinciali e comunali già rilasciate per la realizzazione dei progetti assentiti (i termini sono quelli del DPR 380/2001, del decreto legislativo 152/2006 e del decreto legislativo 387/2003).

Nella relazione illustrativa si spiega che (neretti nostri) “tra le provvidenze economiche stabilite nella legislazione di emergenza, alcune attengono alla filiera della produzione e distribuzione di energia elettrica che ovviamente impattano sugli assetti aziendali in corso. L’intervento è finalizzato ad evitare che la normativa emergenziale per fronteggiare il COV-19 inibisca agli operatori di realizzare progetti già assentiti dalle amministrazioni territoriali nei termini stabiliti nei provvedimenti autorizzativi, provocando la decadenza dei titoli amministrativi acquisiti”.

C’è poi la proposta di rinviare di un anno, dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2021, il termine in capo alle Regioni in materia di regionalizzazione delle concessioni idroelettriche poiché, si spiega nella relazione, l’emergenza sanitaria “ha determinato insuperabili difficoltà nell’attuare la programmazione generale delle attività delle Regioni, con ricadute importanti anche sull’attività legislativa ordinaria totalmente assorbita dalla medesima emergenza. Ciò ha reso impossibile, per le Regioni che vi dovevano ancora provvedere, recuperare il ritardo nell’adempimento di cui all’art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 […]”.

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