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C’è anche un articolo dedicato alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli atti amministrativi in scadenza, nel testo del nuovo decreto in vigore da oggi, ma la proroga è diversa rispetto alle anticipazioni che avevamo diffuso guardando una delle bozze in circolazione.
Nel nuovo dl 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“, non c’è infatti l’estensione di 12 mesi della validità dei titoli ventilata nella bozza ed è scomparso anche il rinvio di un anno, al 31 marzo 2021, del termine in capo alle Regioni in materia di regionalizzazione delle concessioni idroelettriche.
Sulla validità dei titoli autorizzativi, il decreto in vigore – all’articolo 103 – stabilisce solo che “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, invece, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.