Coronavirus e impianti di aerazione: si parla di “sanificazione” in modo improprio

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Il CNA fa luce sul tema, sottolineando il rischio di sanzioni ingiustificate nel caso di un utilizzo improprio di questi termini nelle direttive regionali.

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In questa fase di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia, si parla sempre di più di “sanificazione” degli impianti, ma spesso in modo improprio, anche nella normativa.

A sostenerlo è il CNA installazione impianti, che ha diffuso una nota stampa per fare chiarezza su questo concetto.

A conferma di questa tesi l’associazione cita l’emanazione di alcune ordinanze regionali, ad esempio Toscana ed Abruzzo, nelle quali impropriamente si dispone la “sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”.

Nelle ordinanze in questione – spiega la nota – così come anche in altri provvedimenti, si dà una errata interpretazione del concetto di “sanificazione” che all’articolo 1 del D.M. n. 274/1997 viene definita come segue: “sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

La sanificazione, quindi – riprende il CNA – riguarda un “complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti”, si applica pertanto agli ambienti e non agli impianti o a parte di essi e la possono svolgere imprese che devono necessariamente avere particolari requisiti di capacità economico-finanziaria ed obbligatoriamente un Responsabile Tecnico che dovrà avere un rapporto d’immedesimazione con l’impresa ed essere in possesso di specifici requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dall’art. 2 del D.M. 274/97.

La pulizia e la igienizzazione di griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, cosi come tutte le operazioni che si compiono ad esempio sui “condotti d’aria”, sono attività riferibili alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico aeraulico e che se richiedono la rimozione di componenti e o parti dell’impianto possono essere condotte solo da imprese impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08.

“Parlare di sanificazione degli impianti – sottolinea quindi Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti –  è pertanto sbagliato e questa imprecisione legislativa, sta mettendo in grande difficoltà gli installatori che vengono chiamati, e a volte costretti, a dichiarare la conformità o a certificare interventi che non sono di sanificazione, ma di pulizia ed igienizzazione degli impianti e quindi di manutenzione, esponendoli al rischio di sanzioni”.

L’ambito di azione dell’installatore si limita al mantenimento delle caratteristiche di funzionamento e funzionalità del sistema impiantistico aeraulico (macchina UTA, canalizzazione, filtri e accessori), alla pulizia dei filtri, del canale e delle zone interne alla macchina, tutte operazioni che restano di assoluta e totale competenza dell’installatore.

Ed in questo senso va infatti l’ordinanza n. 37 del 22 aprile della Regione Campania – si aggiunge nella nota – che nell’allegato parla correttamente di “sanificazione degli ambienti”, salvo poi scivolare sulla frequenza (una volta al giorno) impossibile da rispettare, distinguendola dagli interventi da effettuare sugli impianti di ventilazione/climatizzazione di cui, si specifica, va garantita la disinfezione, cosa diversa dalla sanificazione, e la sostituzione dei filtri.

Qui la raccolta di QualEnergia.it  con tutte le notizie e i provvedimenti relativi all’ emergenza Covid-19

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