Per rispondere ad alcune richieste di chiarimento sui bonus sociali integrativi, l’Arera ha pubblicato alcune precisazioni su quanto previsto dalla delibera 396/2021/R/com per il bonus elettrico per disagio fisico e il bonus gas per disagio economico.
Per i clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico per tutte le fasce di potenza si applicano gli stessi valori delle componenti compensative per il bonus sociale integrativo (CCI), differenziati solo per fasce di consumo di energia.
Le agevolazioni si applicano quindi anche ai clienti con livelli di potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW.
Venendo invece ai clienti gas in disagio economico, l’Arera sottolinea che la tabella 11 (di seguito) della delibera 396/2021 “non riporta esplicitamente i valori delle componenti compensative per il bonus sociale integrativo da applicarsi alle forniture per soli usi di riscaldamento (u = Riscaldamento)”.
Il regolatore ha quindi precisato che questi valori “sono ricavabili per differenza, dai valori indicati nella tabella per le forniture per usi Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento (u= Acr) e per usi Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura (u = AC), separatamente per le famiglie fino a 4 componenti (j=2) per le famiglie con oltre 4 componenti”.