Il Gse, “consapevole del forte disagio che stanno vivendo i cittadini e le imprese nelle zone colpite dall’emergenza maltempo”, ha disposto, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, una sospensione degli adempimenti in capo agli operatori.
Lo rende noto il Gestore stesso, lanciando anche un numero verde dedicato per far fronte a specifiche richieste: 800 199 989, che risponderà tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Ulteriori provvedimenti straordinari, in favore dei titolari di impianti nei territori colpiti dall’emergenza, saranno poi comunicati sul sito Gse.
Intanto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il cosiddetto dl Alluvioni approvato lo scorso 23 maggio, con l’allegato con i comuni interessati dalle misure di sostegno: si tratta del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Nel testo in vigore sparisce la contestata norma pro-rigassificatori che si era letta nelle bozze circolate, mentre restano le varie proroghe che avevamo riportato.
Oltre alle varie misure di natura fiscale e agli aiuti alle aziende, ci sono diverse misure che interessano energia ed efficienza energetica, a partire dalle scadenze per le detrazioni fiscali.
Nei Comuni interessati dall’alluvione, infatti, slitta al 31 dicembre 2023 il termine per il completamento dei lavori agevolati dal Superbonus.
Nei territori colpiti c’è poi la sospensione del pagamento di bollette e avvisi per le utenze di acqua, rifiuti, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate).
Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro.
Inoltre, per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023.
Un’altra importante misura riguarda l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.
- Il decreto (pdf)
- L’elenco dei Comuni (pdf)