Nel decreto Alluvione approvato ieri, martedì 23 maggio, dal Consiglio dei ministri, c’è anche una norma che consente di realizzare nuova capacità di rigassificazione e di spostare, per utilizzarle altrove, le navi che stoccano il gas naturale liquefatto e lo rigassificano, come l’unità Fsru Golar Tundra di Piombino, acquistata da Snam (Floating storage and regasification unit).
La norma, molto contestata dagli ambientalisti, è l’art. 16 (allegata in basso la bozza entrata in Cdm).
Le critiche di Angelo Bonelli, tra i leader di Verdi-Sinistra italiana, evidenziano le contraddizioni di un provvedimento – il decreto per le alluvioni in Emilia Romagna – dedicato a un’emergenza climatica ma che intende anche potenziare impianti e infrastrutture legate ai combustibili fossili, tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici.
La nota di Palazzo Chigi sottolinea che con la norma “si semplifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e si qualificano come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, quelle a ciò finalizzate mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione”.
L’art. 16 della bozza fa riferimento a una norma del governo Draghi, l’art. 5, comma 5, del decreto 50/2022 (successivamente convertito dalla legge 91/2022) che considerava come interventi “strategici, indifferibili e urgenti” le opere finalizzate a incrementare la capacità nazionale di rigassificazione tramite unità galleggianti.
Ciò come risposta alla crisi energetica determinata dal conflitto in Ucraina e alla necessità di variare gli approvvigionamenti di gas.
Ora il decreto prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, i soggetti interessati possano presentare, ai commissari straordinari di governo già nominati ai sensi del decreto 50/2022, nuove richieste per la realizzazione o per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di opere e infrastrutture di rigassificazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal commissario competente con un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali, di durata massima pari a 200 giorni.
Il testo, inoltre, specifica che “le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti […] alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime” (neretti nostri).
Si stabilisce, infine, che le norme della legge 91/2022 si applicano anche alle istanze “aventi a oggetto la realizzazione ovvero l’esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione originaria”.