Per quanto riguarda la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel caso in cui i lavori realizzati in un anno siano la mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche di quelle spese sostenute negli stessi anni.

Pertanto, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto, ovvero 96mila euro per ciascuna unità immobiliare (articolo 16-bis, comma 4, Tuir).

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a un contribuente, pubblicando una nota su FiscoOggi.it

Per altri dubbi sullle detrazioni fiscali per l’edilizia si veda la guida aggiornata al 2018.