Dopo la fiducia arrivata mercoledì 7, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il ddl Bilancio, è ora legge.
Facciamo il punto, al netto dei cambiamenti che ci si aspettava e che non ci sono stati, su quel che si prevede per due tra le misure più importanti per edilizia, rinnovabili ed efficienza energetica, ossia le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico, attualmente al 65%, e quelle per le ristrutturazioni edilizie, attualmente al 50%.
In quest’altro articolo – “La Legge di Bilancio dopo la fiducia: riepilogo delle misure sull’energia” – trovate un riassunto generale anche sulle altre novità della Legge di Bilancio che riguardano l’energia e un documento con la sintesi di tutte le misure della legge, in allegato in basso il testo del decreto 4 giugno 2013, n. 63 coordinato con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017
Ecobonus
Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
La proroga è fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio.
Gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione: per gli interventi sull’intero involucro dell’edificio lo sgravio sale infatti al 70% della spesa, se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, e al 75% se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva.
Altro punto importante: ci sarà la possibilità di cedere lo sgravio fiscale non solo alle ditte che fanno i lavori, ma anche a soggetti terzi.
Occasione sprecata
Fino a prima del referendum costituzionale, erano ancora in ballo diversi emendamenti importanti sulle detrazioni fiscali per l’efficienza: non si erano discussi alla Camera per questioni di tempi e ci si aspettava che li esaminasse il Senato.
Come noto però la crisi di governo ha imposto un’accelerazione e l’approvazione con la fiducia, dunque senza modifiche del testo.
Le modifiche richieste riguardavano le modalità di cessione del credito e la possibile estensione del bonus ad altri interventi, come la rimozione dell’amianto.
“Per avviare la deep renovation degli edifici necessaria per riqualificare interi edifici e quartieri, queste norme devono essere applicabili su larga scala e garantire significative riduzioni dei consumi. Per questo era stato predisposto un emendamento notevolmente migliorativo, soprattutto sull’accesso alle risorse per avviare i lavori, condiviso dal governo, al Senato. Non è stato possibile votarlo…sarà per la prossima volta…”, commenta Gianni Silvestrini, presidente di Green Building Council Italia (e direttore scientifico di QualEnergia.it).
Detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie
Prorogate fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni edilizie “semplici”, applicabili a molti altri interventi tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico e di batterie. Non cambiano le modalità di accesso.
Esteso a tutto il 2017 anche il bonus mobili: chi ha effettuato lavori nel 2016 e acquisterà mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata nel 2017 potrà beneficiare ancora di uno sconto Irpef del 50%.
Bonus alberghi
Si riconosce anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche.
Detrazioni per antisismica
Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi antisismici, si ridefinisce la misura dell’agevolazione e la sua durata: 50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La detrazione è incrementata nel caso in cui dagli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore: 70% e 80% nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori; 75% e 85% qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali.
Si amplia anche l’ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).
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