La bozza della manovra 2023: cosa c’è di nuovo sull’energia

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Il tetto a 180 euro/MWh ai ricavi colpirà gli impianti a fonti rinnovabili esonerati dal "cap" dell'art 15-bis dl 4/2022. Ancora da riscrivere la norma sugli extra profitti.

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Sta circolando una prima bozza del disegno di legge bilancio (136 articoli con alcuni vuoti) approvato martedì 22 novembre dal Consiglio dei ministri.

Di seguito il riepilogo dei punti più importanti per il settore energetico della manovra del governo Meloni, che nel complesso vale circa 35 miliardi di euro, di cui 21 destinati alle misure contro il caro bollette per sostenere famiglie e imprese.

In particolare si prevede di:

  • estendere e potenziare fino al 30 marzo 2023 i crediti di imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas da parte delle imprese: il credito salirà dal 40% attuale al 45% per le aziende con elevati consumi di elettricità e gas e dal 30% al 35% per le imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (art. 2);
  • azzerare gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il primo trimestre 2023 (art. 3);
  • prorogare fino a marzo 2023 la riduzione Iva al 5% e la riduzione degli oneri generali nel settore gas (art. 4);
  • confermare e rafforzare il bonus sociale per le bollette con innalzamento della soglia Isee da 12mila a 15mila euro (art. 5).

Altro punto importante è la norma (art. 9) che in attuazione del regolamento Ue 2022/1854 introduce il tetto di 180 euro/MWh ai ricavi dei produttori di energia con impianti infra-marginali, tra cui in particolare da fonti rinnovabili. Si applicherà dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

Si precisa che il tetto, un meccanismo di compesazione a una via, verrà applicato, oltre che agli impianti non Fer individuati dal regolamento europeo (oltre al nucleare, assente in Italia, impianti a rifiuti, a prodotti petroliferi, a lignite o torba), agli impianti a rinnovabili che non sono toccati dalla norma sugli extra profitti varata dal decreto Sostegni ter (articolo 15-bis del dl 4/2022).

Quindi in sostanza il cap di 180 €/MWh non sostituisce ma affianca il provvedimento in vigore sul cap ai ricavi delle Fer (prorogato fino a fine giugno 2023 dal dl 115/2022 “Aiuti Bis”).

Tale provvedimento, ricordiamo, prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo di vendita dell’energia elettrica, fissato per il periodo 1° febbraio-31 dicembre 2022, da cui però sono esclusi gli impianti Fer merchant sopra 20 kW di potenza, entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2010. Il prezzo di riferimento è sui 60 euro/MWh, quindi molto più basso rispetto al cap europeo.

Sono compresi nel meccanismo gli impianti FV, eolici, idroelettrici e geotermici di potenza superiore a 20 kW che non accedono a incentivi e sono entrati in funzione prima di gennaio 2010, così come gli impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal conto energia (si veda Rinnovabili ed “extraprofitti”, la soluzione diventa il colpevole).

Tornando alla bozza della manovra, sono rimasti in bianco gli articoli 26-27 che dovranno riscrivere la norma sul contributo straordinario di solidarietà (tassa sugli extra profitti) a carico delle società energetiche.

Ricordiamo che il governo intende aumentare dal 25% al 35% la tassazione sugli extra profitti delle società energetiche, fino al 31 luglio 2023, in linea con il regolamento Ue, cambiando anche la base imponibile, che verrà calcolata non più sul fatturato ma sugli utili.

Da segnalare anche la norma (art. 10), sempre in attuazione del regolamento Ue 2022/1854, che istituisce un servizio di riduzione dei consumi di elettricità, affidato da Terna su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della domanda elettrica nelle ore di picco.

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