Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la normativa sul Superbonus fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate rispondendo a un interpello (risposta in basso).
Nel caso in oggetto, il contribuente è comproprietario di un’abitazione, che costituisce
porzione di un più ampio immobile suddiviso in più alloggi residenziali, dotata di accesso autonomo e in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico, nonché in via non esclusiva di un impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione, e di impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come modificato dalla illustrata disposizione della legge di bilancio 2021, spiega l’Agenzia, l’unità abitativa in questione può ritenersi “funzionalmente indipendente”, risultando dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra «impianti per l’approvvigionamento idrico;impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».
Quanti al requisito dell’ «accesso autonomo dall’esterno», si spiega, questo è soddisfatto qualora, ad esempio:
– all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privatae/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
– il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.
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