Superbonus e cessione del credito, la guida aggiornata delle Entrate

  • 23 Giugno 2022

L'edizione giugno 2022 dell vademecum dell'Agenzia delle entrate recepisce tutte le ultime novità normative.

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La disciplina della cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi è stata oggetto delle modifiche normative più importanti degli ultimi mesi, ed è ora parte integrante della nuova guida “Superbonus 110%, il documento aggiornato a giugno 2022 dall’Agenzia delle entrate che contiene anche tante altre novità (vedi allegato in basso).

In sintesi – spiega una nota riassuntiva di Fisco Oggi, organo ufficiale delle Entrate – le nuove regole in materia di cessione di crediti prevedono che per le comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 202 siano possibili:

  • due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993
  • una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili, esclusivamente a favore dei propri correntisti.

Questo vale sia dopo lo sconto in fattura praticato dal fornitore e la cessione da parte di quest’ultimo del corrispondente credito, sia dopo la cessione del credito operata direttamente dallo stesso contribuente beneficiario dell’agevolazione fiscale.

Le linee guida recepiscono inoltre le novità in tema di cessioni parziali e di differimento dell’esercizio delle opzioni per i soggetti Ires e le partite Iva, i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre. Questi, in riferimento alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020 hanno tempo per trasmettere le opzioni fino al 15 ottobre 2022.

Da segnalare, anche la proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del Superbonus in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche. Ora è stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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