Superbonus 90%, dal 2 ottobre via alle richieste per i contributi a fondo perduto

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di istanza e le istruzioni per la compilazione. C'è tempo fino al 31 ottobre per chiedere gli aiuti del cosiddetto "fondo indigenti" da 20 milioni di euro complessivi. Come funziona, chi può accedere e come.

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Da lunedì prossimo, 2 ottobre, fino al 31 ottobre, si potranno presentare all’Agenzia delle entrate le domande per ottenere i contributi a fondo perduto – 20 milioni di euro complessivi stanziati dal governo – per compensare parte della riduzione del Superbonus dal 110% al 90%.

Lo prevede il provvedimento pubblicato dalle Entrate venerdì 22 settembre, insieme al modello di istanza da inviare in via telematica e alle istruzioni per compilare le richieste (in basso link ai documenti).

Si completa così l’iter attuativo del decreto Aiuti quater 176/2022 (art. 9, comma 3), che ha istituito il nuovo contributo destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nel 2023 hanno sostenuto spese per lavori edilizi detraibili al 90% sulle loro abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.

A fine agosto, ricordiamo, era uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto Mef che ha indicato i possibili beneficiari dei contributi e fissato i requisiti per accedervi.

Dal 1° gennaio 2023, salvo alcune eccezioni, il Superbonus è infatti sceso dal 110% al 90% e ciò ha messo in difficoltà molte famiglie con redditi bassi, con il rischio di non poter concludere cantieri già avviati.

Il cosiddetto “fondo indigenti” quindi serve a rifondere almeno in parte le quote di spesa rimaste a carico dei contribuenti, non essendo più coperte dalla detrazione “piena”.

Il decreto fa riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, nell’ambito del Superbonus. L’importo del contributo richiesto non può superare il 10% delle spese complessive ammesse all’agevolazione.

Questo aiuto è erogato alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, alle seguenti condizioni:

  • reddito di riferimento non superiore a 15mila euro;
  • diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’unità immobiliare su cui si interviene è l’abitazione principale del richiedente.

Il contributo, stando al decreto Mef, “è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro”, anche se la detrazione spettante “sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.

I chiarimenti del Fisco

Sono oggetto di contributo, spiega poi Fisco Oggi, organo ufficiale delle Entrate, anche le spese relative a interventi edilizi detraibili al 90% effettuati su parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte e a questa attribuite in base ai millesimi.

Per quanto riguarda le spese detraibili al 90%, la cui quota non oggetto di detrazione (ossia il 10%) costituisce il contributo da richiedere, è necessario conteggiare – nei limiti degli importi massimi previsti dalle norme sulla detrazione Irpef per le diverse tipologie di interventi edilizi – gli importi pagati dal richiedente con il cosiddetto “bonifico parlante”, quelli degli sconti in fattura applicati dalle imprese a fronte della cessione del corrispondente credito d’imposta e gli importi pagati con bonifico dal condominio e attribuiti al richiedente in base ai millesimi dell’unità immobiliare.

Altro aspetto importante fissato dal decreto Mef, spiegano ancora le Entrate, è il limite massimo di spesa che può essere considerato ai fini del contributo: la spesa sostenuta tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro.

Se la spesa relativa agli interventi edilizi è stata sostenuta anche da altri soggetti comproprietari o titolari di altro diritto reale, il limite massimo di spesa che il richiedente potrà far valere deve essere ridotto in proporzione, moltiplicando il limite di 96mila euro per il rapporto tra la spesa da lui sostenuta e quella sostenuta complessivamente da tutti i soggetti.

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica di accesso al contributo: la finestra di trasmissione, come detto, si aprirà il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre 2023.

Il richiedente o il suo intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale, potranno compilare e trasmettere telematicamente l’istanza mediante una procedura web che sarà messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Ogni richiedente potrà presentare un’unica domanda, nella quale indicare tutte le spese oggetto di contributo: quelle da lui sostenute, quelle pagate dal condominio e a lui attribuite in base ai millesimi e quelle sostenute dall’eventuale persona deceduta di cui è erede.

Se entro il 31 ottobre, il richiedente riscontrasse errori nell’istanza presentata, che non incidono sul possesso dei requisiti, potrà presentare una nuova istanza con dati corretti, sostituendo così interamente la precedente.

Se, invece, il richiedente realizzasse di non aver diritto al contributo richiesto con l’istanza presentata, sempre entro il 31 ottobre 2023, dovrà inviare una istanza di rinuncia mediante la stessa procedura web.

Solamente dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate.

Se i contributi complessivamente richiesti con le istanze saranno inferiori ai fondi disponibili, tutti i richiedenti otterranno l’intero contributo richiesto.

Qualora, invece, i contributi richiesti fossero superiori ai fondi, due sono le situazioni che potranno presentarsi: se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e, iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.

La percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà pubblicata entro il 30 novembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, e il pagamento dei contributi spettanti verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente, che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.

Alla luce del meccanismo illustrato, si precisa, non è quindi necessario affrettarsi a presentare la domanda; al contrario, poiché la verifica dei requisiti (in particolare, il reddito di riferimento), la determinazione della spesa oggetto del contributo e l’applicazione del limite massimo sono articolati e prevedono di acquisire diversi dati (ad esempio, dall’amministratore del condominio per le spese su parti comuni), è bene prendersi il giusto tempo e dedicare, poi, la massima attenzione nel compilare l’istanza, in modo da assicurarsi un’elaborazione positiva e senza intoppi.

Documenti allegati (pdf):

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