Superbonus 110% nelle aree terremotate, chiarimenti sulla proroga a fine 2025

Si applica anche agli edifici unifamiliari, senza tener conto dei nuovi requisiti, come la soglia del reddito e il requisito della prima casa. La circolare dell'Agenzia delle entrate.

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La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 110% per le aree terremotate riguarda tutti gli interventi ammessi al Superbonus, compresi quelli negli edifici unifamiliari, senza tener conto dei nuovi requisiti, come la soglia del reddito e il requisito della prima casa.

A precisarlo è una la nota 13/E pubblicata lo scorso 13 giugno dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, la circolare al punto 1.3 “Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119” ricorda le modifiche apportate al comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio:

“Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento”.

La ratio della disposizione, spiega l’Agenzia, mira ad agevolare e accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche, e il richiamo a tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis “comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ‘piena’ del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).”

Le disposizioni, prosegue la circolare, si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico. Questi immobili devono inoltre trovarsi in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L’argomento è stato inoltre oggetto di un incontro tra Ance, associazione nazionale costruttori edili, e il Commissario straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, che ha anticipato che sono allo studio ulteriori soluzioni per facilitare l’utilizzo di questo strumento per agevolare e accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche.

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