Sì al bonus facciate anche per interventi iniziati nel 2019 (ma solo se pagati nel 2020)

Altro chiarimento dell'Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione della maxi detrazione fiscale.

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Torniamo a citare la risposta 191/2020 dell’Agenzia delle entrate per evidenziare un altro punto importante che riguarda la corretta applicazione del bonus facciate.

Difatti, oltre a spiegare che la maxi detrazione fiscale vale anche per gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate, l’Agenzia ha chiarito che per quanto riguarda la possibilità di ammettere al bonus le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019 (corsivo e neretti nostri), “ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.

Quindi, ad esempio, “un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020”.

Inoltre, precisa l’Agenzia, “ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al bonus facciate; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus facciate”.

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Vedi anche la raccolta di QualEnergia.it “Tutto sulle detrazioni fiscali

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