In caso di permuta dell’immobile sul quale sono stati eseguiti lavori di recupero edilizio, a chi spetta la detrazione Irpef residua?
A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate per sciogliere i dubbi di un contribuente.
In linea generale, ricorda l’Agenzia, nell’ipotesi di “vendita” dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica (articolo 16-bis, comma 8, Tuir).
Sul punto è stato precisato che l’espressione “vendita” deve intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito (quindi anche in caso di donazione – cfr. circolare Min. Finanze n. 57 del 24 febbraio 1998, paragrafo 4).
Inoltre, è stato chiarito che le medesime considerazioni valgono anche nell’ipotesi di permuta poiché, in base all’articolo 1555 del codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili” (circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, paragrafo 1.2).