Superbonus, quale prezziario usare per verificare la congruità delle spese?

Bisogna fare riferimento al prezziario in vigore al momento in cui è stato eseguito l'effettivo pagamento. La precisazione delle Entrate in un recente interpello.

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Per attestare la congruità delle spese realizzate con il Superbonus bisogna fare riferimento ai prezziari in vigore alla data dell’effettivo pagamento delle spese stesse. In caso di sconto in fattura (quindi in assenza di un effettivo pagamento), il riferimento è la data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in una recente risposta a un interpello (link in basso) avente oggetto “Superbonus – attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.

Nel caso specifico, i proprietari e comodatari di cinque unità immobiliari di un piccolo condominio hanno deciso di sostituire – come intervento “trainato” – le finestre e persiane “ad arco” dell’intero edificio. Il relativo contratto di appalto è stato firmato ad aprile 2022 ma in quel momento il prezziario della Regione non contemplava quella tipologia di infisso, quindi è stato usato il prezziario di un’altra Regione.

Il primo Sal è stato completato a maggio 2023 e il secondo e ultimo Sal, nel quale ci sarà anche l’intervento di sostituzione di persiane e finestre, è ancora in corso; nel frattempo la Regione ha aggiornato il suo prezziario, includendo persiane e finestre ad arco.

Da qui la domanda su quale prezziario deve essere utilizzato per verificare la congruità delle spese.

Le Entrate, richiamando le circolari 24/E e 30/E del 2020, evidenziano che “le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”.

Di conseguenza, nel caso specifico, “il tecnico abilitato incaricato dall’Istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento ‘trainato’’, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato”.

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