Modifiche unilaterali ai contratti luce-gas, per i venditori l’azione Antitrust è “illegittima”

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Le società energetiche ritengono che la sospensione delle variazioni di prezzo, fino al 30 aprile 2023 (art. 3 del dl Aiuti bis), non debba riguardare le offerte in scadenza. Il punto e le reazioni di imprese e associazioni dei consumatori.

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Cosa succederà in merito alle presunte modifiche unilaterali ai contratti di fornitura di energia?

La situazione si fa sempre più complessa, tra nuovi provvedimenti Antitrust, fornitori che annunciano ricorsi al Tar e reazioni delle associazioni dei consumatori.

Le aziende, in particolare, ritengono illeggittima l’azione dell’Autorità perché andrebbe a colpire anche i contratti in scadenza.

I nuovi provvedimenti Antitrust

Ieri, martedì 13 dicembre, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato sette procedimenti istruttori (e altrettanti provvedimenti cautelari) “nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato”, si legge in una nota (neretti nostri nelle citazioni).

Si tratta di: Acea, A2A, Eni, Enel, Edison, Engie, Hera.

Ricordiamo che la stessa Agcom a fine ottobre aveva emesso provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti per illegittime modifiche unilaterali al prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Poi il Tar Lazio, con due recenti ordinanze, non ha accolto le richieste di sospensiva avanzate da Dolomiti Energia e Iren, contro quei provvedimenti cautelari.

Nel mirino dell’Antitrust c’è il mancato rispetto del divieto di modificare il prezzo di fornitura di luce e gas, disposto dal decreto Aiuti bis 115/2022, convertito in legge il 21 settembre 2022.

La norma (art. 3) che le società avrebbero violato, ricordiamo, sospende dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali (e delle relative comunicazioni di preavviso già inviate ai clienti), che consentono ai distributori di energia elettrica e gas di cambiare il prezzo di vendita, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Alle sette nuove società coinvolte, evidenzia l’Antitrust, “viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso”.

Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risultano interessati oltre 7,5 milioni di clienti, di cui oltre 2,6 milioni “avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo”

Le società dovranno, quindi, “sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro sette giorni, le imprese potranno difendersi e l’Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari”.

Le reazioni dei fornitori

Le società coinvolte hanno reagito sostanzialmente sulla stessa linea: affermano che l’Antitrust stia interpretando in modo illeggitimo la norma (il già citato art. 3 del dl 115/2022) e che quindi i provvedimenti saranno impugnati davanti al Tar.

In particolare, i venditori ritengono che lo stop alle modifiche contrattuali non debba riguardare anche i contratti in scadenza.

Enel in una nota sostiene “di non avere modificato alla propria clientela le condizioni economiche durante il periodo di validità dei contratti“, conformemente alle disposizioni del decreto Aiuti bis.

Il provvedimento emanato dall’Agcom, precisa Enel, “impedendo di recepire le variazioni di costo intervenute dopo la scadenza del contratto, danneggia i clienti per i quali gli operatori elettrici non avranno energia disponibile a prezzi pre-crisi che rischiano, dunque – stante l’impossibilità di rinnovare il contratto – di transitare sul mercato tutelato o della salvaguardia che oggi pratica prezzi più alti di quelli applicati in sede di rinnovo delle offerte in scadenza”.

Da parte sua, A2A “ribadisce di aver onorato tutti i contratti a prezzo fisso sottoscritti con i propri clienti fino alla loro naturale scadenza” e che “anche le proposte di rinnovi contrattuali sono state indirizzate esclusivamente ai clienti con condizioni contrattuali in scadenza”. La società pertanto “si riserva di tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti”.

Edison poi ritiene “che l’interpretazione normativa dell’articolo 3 del decreto Aiuti bis data dall’Autorità sia del tutto illegittima”, precisando “di non aver mai fatto modifiche unilaterali nel corso di vigenza dei contratti”.

Cosa dicono le associazioni dei consumatori

Le associazioni dei consumatori in generale esprimono soddisfazione per le azioni dell’Antitrust contro i comportamenti scorretti delle aziende energetiche, con la voce fuori dal coro di Assoutenti.

Federconsumatori ricorda di aver presentato diversi esposti all’Autorità “chiedendo l’applicazione autentica del decreto Aiuti bis il quale vieta tutte le variazioni contrattuali fino al 30 aprile 2023″ oltre a “severi provvedimenti nei confronti delle aziende che hanno deliberatamente ignorato il dispositivo di legge”.

Quindi Federconsumatori “proseguirà la sua azione inibitoria nei confronti di tutte le aziende che continueranno a comportarsi in maniera scorretta e ad applicare aggravi illegittimi a carico dei cittadini”.

Dopo i provvedimenti adottati dall’Antitrust, il Codacons ha poi “deciso di presentare un nuovo esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia, affinché si indaghi a tutto campo sul comportamento delle società del mercato libero, accertando se le pratiche adottate possano configurare eventuali fattispecie penalmente rilevanti, dalla truffa all’appropriazione indebita, fino all’interruzione di pubblico servizio”.

Invece Assoutenti “chiede un incontro urgentissimo” ai presidenti di Agcom e Arera “affinché si chiarisca ogni equivoco circa l’esistenza di presunte modifiche unilaterali”.

In una nota, il presidente Furio Truzzi spiega che “si può chiedere a un venditore che ha comprato l’energia a un determinato prezzo più caro di venderlo sottocosto qualora abbia degli obblighi contrattuali a tariffe fisse, ma tale richiesta è assolutamente immotivata in presenza di scadenze contrattuali sopravvenute senza obbligo di automatico rinnovo”.

Ad Assoutenti “risulta che molti dei casi esaminati dall’Antitrust rientrano in questa seconda fattispecie con la conseguenza di impugnativa da parte delle aziende e di apertura di un contenzioso infinito con gli utenti senza vantaggio alcuno per questi ultimi”.

Ecco perché “serve subito un tavolo con Arera e Antitrust per chiarire ciò che è violazione di contratto e di legge e ciò che invece rientra nelle legittime prerogative dell’azienda venditrice. Abbiamo bisogno di uscire dalla confusione […] per poter indennizzare gli utenti a cui effettivamente sono state modificate le tariffe in modo unilaterale in violazione delle disposizioni contrattuali”.

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