Modifiche contratti luce-gas, l’intervento del governo nel Milleproroghe

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Il divieto di variare in modo unilaterale i prezzi delle forniture, ai sensi del decreto Aiuti bis, viene esteso fino al 30 giugno 2023, ma non si applica ai contratti in scadenza.

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Estensione al 30 giugno 2023 del divieto per i venditori di energia di variare le condizioni economiche dei contratti luce-gas, ma con la precisazione che tale divieto non si applica ai contratti in scadenza.

Questi, in sintesi, gli interventi del governo in tema di modifiche unilaterali ai prezzi delle forniture energetiche, inseriti nel decreto Milleproroghe, approvato lo scorso 21 dicembre in Consiglio dei ministri e di cui alleghiamo in fondo la bozza.

Il testo, è bene precisare, potrebbe subire ancora dei ritocchi ed è atteso in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

La vicenda, come noto, riguarda una norma (art. 3) introdotta dal decreto Aiuti bis 115/2022, convertito in legge il 21 settembre 2022.

Tale norma prevede che le società energetiche sospendano, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali (e delle relative comunicazioni di preavviso già inviate ai clienti), che consentono ai distributori di elettricità e gas di cambiare il prezzo di vendita, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Di seguito il testo inserito dal governo nella bozza del decreto Milleproroghe all’art. 11, comma 8 (corsivo e neretti nostri):

“All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte” .

Ricordiamo che con una recente ordinanza il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto la richiesta di Iren, che invece era stata bocciata dal Tar del Lazio, di sospendere il provvedimento cautelare imposto dall’Antitrust a ottobre, provvedimento che imponeva di mantenere invariati i prezzi dei contratti in scadenza fino al 30 aprile 2023, ai sensi del citato decreto Aiuti bis.

Secondo il CdS, infatti, l’Antitrust, nello stabilire che i fornitori non possano variare le condizioni economiche dei contratti in scadenza, avrebbe letto in modo estensivo la norma del decreto, che invece dovrebbe applicarsi (congelando i relativi prezzi fino al prossimo aprile) solamente ai contratti che abbiano una scadenza successiva al 30 aprile 2023.

Ricordiamo che il pronunciamento nel merito del Tar Lazio è previsto a febbraio 2023.

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