Modifiche contratti luce-gas, l’Antitrust emette i provvedimenti contro quattro fornitori

CATEGORIE:

Iberdrola e E.ON dovranno riapplicare da subito le condizioni di prezzo originarie, mentre Iren e Dolomiti dovranno sospendere le illegittime comunicazioni di modifica delle condizioni di offerta di luce e gas.

ADV
image_pdfimage_print

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) ha emesso una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti per illegittime modifiche unilaterali al prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Adesso, Iberdrola ed E.ON dovranno da subito applicare le originarie condizioni di offerta e consentire ai loro clienti di ritornare ai precedenti accordi di fornitura. Dolomiti e Iren devono invece sospendere le illegittime comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di offerta.

La decisione fa seguito ad una istruttoria avviata il 19 ottobre scorso sulle quattro società fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura di elettricità e gas naturale, disposto dal cosiddetto DL Aiuti Bis, convertito in legge il 21 settembre 2022.

La norma che le quattro società hanno violato sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali che consentono ai distributori di corrente e gas di modificare il prezzo di fornitura, nonché l’efficacia dei preavvisi già inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto.

“Dopo aver avviato le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari”, ha comunicato l’Agcom.

In particolare, Iberdrola ed E.ON hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, condizionando indebitamente i consumatori ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori, con l’unica alternativa di passare a un altro fornitore.

Dolomiti ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, il 10 agosto 2022, mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate”, cioè già effettivamente applicate prima della stessa data.

Iren, infine, ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove condizioni di fornitura peggiorative, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni, parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis.

Per questi motivi l’Autorità ha disposto:

  • nei confronti di Iberdrola e di E.On, l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta, a favore dei consumatori che hanno sottoscritto nuovi contratti a condizioni peggiorative; di consentire di ritornare alle originarie condizioni di fornitura ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di salvaguardia;
  • nei confronti di Dolomiti e di Iren, la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto;
  • nei confronti delle quattro società, l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.

Le imprese dovranno comunicare all’Autorità, entro 5 giorni, le misure adottate per rispettare i provvedimenti cautelari.

Misure di tutela dei consumatori

Come accennato in alcuni precedenti articoli, Arera e Antitrust hanno pubblicato un quadro riassuntivo per aiutare i consumatori a distinguere quali comportamenti siano leciti e quali no da parte dei fornitori di luce e gas, in tema di modifiche ai contratti (vedi Modifiche unilaterali contratti luce-gas, tutti i chiarimenti su cosa è lecito e cosa non lo è).

In sintesi:

  • i venditori non possono variare in modo unilaterale i prezzi (fino al 30 aprile 2023) in base alle clausole contrattuali che prevedono tale possibilità;
  • i venditori possono attuare modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche se queste sono già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula;
  • il rinnovo delle offerte Placet non rientra nel campo di applicazione del dl Aiuti bis;
  • i venditori non possono recedere con effetto immediato dai contratti (serve un preavviso di almeno 6 mesi);
  • per risolvere un contratto per eccessiva onerosità serve la pronuncia di un giudice.

Nel frattempo, l’Autorità ha comunicato di essere in attesa delle informazioni richieste ad altre 25 imprese energetiche in merito alle condotte da loro adottate dopo il 10 agosto e ad eventuali variazioni delle condizioni economiche di offerta.

Le aziende sono: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

ADV
×