Milleproroghe, ok alle modifiche dei prezzi luce-gas per i contratti in scadenza

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Il testo pubblicato in Gazzetta conferma l'intervento del governo: si allunga al 30 giugno 2023 il divieto per i venditori di energia di cambiare le condizioni economiche delle forniture, ma tale divieto non si applica a quelle in scadenza.

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Nel decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì scorso, 30 dicembre 2022, è stata confermata la norma che allunga fino al 30 giugno 2023 il divieto per i venditori di energia di variare le condizioni economiche dei contratti luce-gas, con la precisazione però che tale divieto non si applica ai contratti in scadenza.

Quindi, in sostanza, i venditori possono cambiare, anche prima del prossimo giugno, i prezzi di energia elettrica e gas naturale relativi a contratti di fornitura che scadono nei prossimi mesi, mentre devono congelare i prezzi, fino appunto al 30 giugno 2023, per i contratti a tempo indeterminato.

Intanto l’Antitrust si è adeguata alla recente ordinanza del Consiglio di Stato e ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi nei confronti di alcune società energetiche (Enel, Eni, Edison, Acea, Engie): in sostanza, vengono sospese le sole modifiche unilaterali dei contratti non in scadenza.

Di seguito riportiamo il testo inserito dal governo nel decreto Milleproroghe all’art. 11, comma 8 (corsivo e neretti nostri):

“All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte” .

Che cosa è successo finora

La vicenda, come noto, riguarda una norma (art. 3) introdotta dal decreto Aiuti bis 115/2022, convertito in legge il 21 settembre 2022.

Tale norma prevede che le società energetiche, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, non possano modificare in modo unilaterale il prezzo di vendita di elettricità e gas, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto; è sospesa anche l’efficacia delle relative comunicazioni di preavviso già inviate ai clienti.

A metà dicembre, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato sette procedimenti istruttori (e altrettanti provvedimenti cautelari) nei confronti di alcune società fornitrici di energia elettrica e gas sul mercato libero: Acea, A2A, Eni, Enel, Edison, Engie, Hera.

A fine ottobre, la stessa Autorità aveva emesso provvedimenti nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti. Il motivo era sempre lo stesso: presunte modifiche illegittime unilaterali ai prezzi di vendita di energia elettrica e gas naturale, in violazione del decreto Aiuti bis.

Poi però è arrivata una ordinanza del Consiglio di Stato che ha messo in discussione l’interpretazione dell’Antitrust.

Nell’accogliere la richiesta di Iren, di sospendere il provvedimento cautelare imposto dall’Antitrust a ottobre, i giudici hanno assegnato un primo punto a favore dei venditori.

Secondo il CdS, infatti, l’Antitrust, nello stabilire che i fornitori non possano variare le condizioni economiche dei contratti in scadenza prima del 30 aprile 2023, avrebbe letto in modo estensivo la norma del decreto Aiuti bis, che invece dovrebbe applicarsi solamente ai contratti a tempo indeterminato o che abbiano una scadenza successiva a quella data.

L’Autorità, si legge poi nella nota pubblicata il 30 dicembre, ha quindi “confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza” (neretti nostri).

Per quanto riguarda le società Hera e A2A, “l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza”.

Ricordiamo che il pronunciamento nel merito del Tar Lazio è previsto a febbraio 2023.

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