Modifiche unilaterali contratti luce-gas, dal CdS primo punto a favore dei venditori

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Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di Iren di sospendere il provvedimento cautelare dell'Antitrust, che imponeva di mantenere invariati i prezzi dei contratti in scadenza fino al 30 aprile 2023 (ai sensi del decreto Aiuti bis).

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I venditori di energia vincono un primo round nella disputa legale che riguarda le presunte modifiche unilaterali ai contratti di fornitura luce e gas.

Il Consiglio di Stato, infatti, con una recente ordinanza (link in basso), ha accolto la richiesta di Iren, che invece era stata bocciata dal Tar del Lazio, di sospendere il provvedimento cautelare imposto dall’Antitrust a ottobre.

Quel provvedimento, in sostanza, imponeva al venditore di mantenere invariate le condizioni economiche dei contratti di fornitura in scadenza, fino al 30 aprile 2023, senza applicare le variazioni comunicate dopo il 10 agosto 2022, ai sensi del decreto Aiuti bis 115/2022, convertito in legge il 21 settembre 2022 (art. 3).

Tuttavia, per il CdS, sembra che l’Antitrust abbia adottato una “interpretazione estensiva” della norma.

Al centro della vicenda, che coinvolge diverse società energetiche contro cui l’Antitrust ha avviato provvedimenti cautelari, c’è il mancato rispetto del divieto di modificare il prezzo delle forniture di energia, disposto dal citato decreto Aiuti bis.

La norma prevede che le società sospendano, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali (e delle relative comunicazioni di preavviso già inviate ai clienti), che consentono ai distributori di energia elettrica e gas di cambiare il prezzo di vendita, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto.

I fornitori coinvolti ritengono che l’Antitrust stia applicando la norma in modo illegittimo e che lo stop alle modifiche contrattuali non debba riguardare anche i contratti in scadenza.

I giudici affermano che il citato art. 3 del decreto Aiuti bis (corsivo e neretti nostri nelle citazioni) “si riferisce al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale […]”.

Pertanto, ad un primo esame, “appare che il provvedimento [quello della Autorità Antitrust, ndr] segua in materia sanzionatoria una interpretazione estensiva della norma di legge limitativa che può condurre a pregiudizi incidenti su singole imprese o prospetticamente sistemici che non appaiono adeguatamente valutati”.

Per quanto riguarda, invece, i contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023, i giudici ritengono che “essi non possano essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell’art. 3 del D.L.115/2022 e pertanto per essi valga il ‘congelamento’ dello ius variandi disposto dal decreto c.d. Aiuti bis”.

Ricordiamo che l’udienza di merito al Tar è fissata per il 22 febbraio 2023.

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