Maxi-conguagli in bolletta: la prescrizione vale anche per le componenti fisse

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La precisazione dell'Autorità per l'Energia.

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Lo stop ai maxi conguagli introdotto con la legge di Stabilità 2018, che vieta ai fornitori di acqua, luce e gas di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima, vale per tutte le componenti della bolletta, sia quelle variabili che quelle fisse.

A precisarlo è l’Autorità per l’energia, intervenuta dopo una segnalazione di Confartigianato, nella quale si denunciava che in vari casi Enel Energia sta richiedendo il pagamento delle quote legate alla potenza di bollette “scadute”, sostenendo che solo le quote legate ai consumi possano usufruire della prescrizione.

A seguito di “numerose segnalazioni”, l’associazione degli artigiani riportava che Enel Energia sta respingendo le istanze di prescrizione di vecchie bollette presentate dalle imprese perché le fatture non avrebbero “i requisiti per la prescrizione del credito poiché non rientrano in ambito le richieste relative a fatture che calcolano oneri diversi dai consumi”.

Arera, con il nuovo chiarimento, come detto. precisa che (neretti nostri), “poiché la prescrizione ha a oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la medesima prescrizione non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.”

La legge di Stabilità 2018, ricordiamo, vieta ai fornitori, per le bollette di acqua, luce e gas, di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima.

Per l’elettricità le disposizioni valgono per le fatture la cui scadenza è successiva al primo marzo 2018, per il gas per le bollette che scadono dopo il primo gennaio 2019 e per l’acqua si partirà con quelle a scadenza gennaio 2020.

Le norme si riferiscono a utenti domestici e microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo sotto ai 2 milioni di euro) ma, per gas ed elettricità, si applicheranno anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Si sancisce il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore e al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Una volta verificata la legittimità della condotta dell’operatore, l’utente ha diritto, entro tre mesi, al rimborso dei pagamenti indebiti, diritto che perde se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.

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