L’ecobonus riconosciuto per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali viene erogato se alla data della richiesta di detrazione gli edifici risultano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Inoltre, devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla FAQ n.24 (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf).

Questo il cotenuto nell’aggiornamento del Vademecum ENEA “Riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali” (allegato in basso).

La detrazione, lo ricordiamo, è rivolta a tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Ed è riconsciuta nelle seguenti percentuali:

  • a) detrazione del 70% delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
  • b) detrazione del 75% , delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
  • c) detrazione dell’80% , delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;
  • d) detrazione dell’85% , delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;

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