Dl Rilancio verso la fiducia: il Superbonus sarà così

Il Governo accelera i tempi, anche se potrebbe volerci un ulteriore passaggio in commissione per misure diverse rispetto alle detrazioni fiscali del 110%. Il testo all’esame della Camera e le novità della misura.

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Dopo le modifiche introdotte in Commissione Bilancio alla Camera, il cosiddetto Superbonus sembra aver raggiunto ormai la sua stesura definitiva.

Da questa mattina, infatti, il ddl di conversione del decreto Rilancio è all’esame della Camera e – anche se notizie delle ultime ore parlano di un possibile ritorno in commissione per alcuni emendamenti senza copertura – il Governo è intenzionato a porre la fiducia per far licenziare da Montecitorio il provvedimento entro mercoledì e poi mandare il ddl al Senato e convertire il decreto, entro il termine fissato del 18 luglio.

Nuovi ritocchi alla maxi detrazione del 110% sull’edilizia sono dunque ormai altamente improbabili.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, infatti, l’eventuale ridiscussione in commissione riguarderebbe la sospensione dei mutui delle Regioni a statuto speciale e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle Regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017).

Possiamo quindi fare il punto su come sarà la agognata misura.

Avevamo pubblicato la sintesi delle novità introdotte in Commissione e la spiegazione comma per comma del testo così come dovrebbe essere votato prima alla Camera e poi a Palazzo Madama (allegato in basso); vediamo qui di sintetizzare come cambia la misura nella sua stesura, probabilmente, definitiva.

Estensione solo per Iacp

Nella versione finale, la detrazione fiscale del 110% in 5 anni per alcuni interventi di efficienza energetica e lavori antisismici sugli edifici vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Non c’è stata dunque l’attesa estensione, salvo che per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) per i quali il temine è il 30 giugno 2022.

Sì a seconde case e Terzo settore

Novità rispetto alla misura al momento in vigore (qui in sintesi per chi non ricorda i dettagli) è l’estensione alle seconde case, salvo quelle “di lusso”: escluse A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli). Per le persone fisiche il bonus si potrà comunque usare per un numero massimo di due unità immobiliari.

Altra aggiunta è quella, nell’elenco dei beneficiari, degli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

Entrano biomasse, solare termico, teleriscaldamento e cambiano i massimali

Un cambiamento in arrivo con la versione finale è sui massimali di spesa per i lavori di coibentazione, che ora possono interessare anche le superfici oblique, dunque i tetti e cita le case a schiera.

La spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare in edifici composti da due a otto unità; 30.000 € moltiplicati per unità immobiliari nei condomini più grandi.

Cambiano gli interventi ammessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione: entrano gli impianti solari termici e quelli a biomassa, questi ultimi solo in interventi su singole unità immobiliari e solo se con tecnologia a cinque stelle e in aree non metanizzate di Comuni non interessati da procedure d’infrazione.

Sia per interventi su parti comuni che su singole abitazioni si potrà invece usufruire della maxi detrazione per l’allaccio al teleriscaldamento, ma solo in Comuni montani non sottoposti a procedura di infrazione per la qualità dell’aria.

Anche per interventi sul riscaldamento cambiano i massimali di spesa: per i lavori su parti comuni la spesa massima è 20.000 euro a unità immobiliare per edifici con fino a otto unità, 15.000 € per unità immobiliare se ce ne sono più di otto, e 30.000 € per abitazioni singole.

Anche sistemi di monitoraggi antisismico e demolizione ricostruzione

Il nuovo comma 4-bis estende la detrazione introdotta dal comma 4 per i lavori antisimici anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Nel rispetto dei massimali stabiliti, sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Obbligatorio il salto delle 2 classi, interventi “comma 1” non sempre indispensabili

Resta per accedere al bonus il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, se non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

Come sappiamo, per avere il 110% sugli interventi “secondari” (come fotovoltaico, serramenti, ecc.) bisogna che questi siano realizzati assieme ai lavori “importanti” citati nel comma 1 della legge (articolo 119 del decreto), ossia lavori di isolamento sulle superfici opache o sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

La nuova versione introduce per un’eccezione: qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “importanti”.

Comunità dell’energia e dell’autoconsumo collettivo

La nuova stesura tiene conto anche delle situazioni in cui si ha a che fare con comunità dell’energia o autoconsumo collettivo, specie per gli impianti fotovoltaici.

A riguardo ci sono modifiche al comma 7: la detrazione, vi si legge, è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non autoconsumata in sito “ovvero non condivisa per l’autoconsumo” e non è cumulabile con altri incentivi, mentre il nuovo comma 16-bis stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Cessione del credito anche ad avanzamento lavori

Il modificato articolo 121, prevede che lo lo sconto in fattura può essere fatto anche da più fornitori che abbiano concorso all’esecuzione dei lavori e si potrà di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, con un massimo di due avanzamenti per ciascun intervento complessivo.

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