Il familiare convivente, come sappiamo, può beneficiare del bonus ristrutturazioni, purché lo status di convivenza sussista già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 217).

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta al dubbio di un contribuente.

Affinché il convivente possa accedere alle detrazioni è inoltre necessario – lo ricordiamo – che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

A tal fine, chiarisce l’Agenzia, per familiari si intendono (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.1).

L’Agenzia ricorda infine che non è richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente e che, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (cfr circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, risposta 5.1, circolare n. 24/E del  10 giugno 2004, risposta 1.10, risoluzione n. 184/E del 12 giugno 2002).