Detrazioni fiscali e recupero edilizio, valgono anche per il convivente?

CATEGORIE:

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 la detrazione Irpef relativa agli interventi di recupero del patrimonio ediliziospetta anche al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile? Un chiarimento dalle Entrate.

ADV
image_pdfimage_print

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione Irpef relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) spetta anche al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda di un contribuente.

La spiegazione

La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge 76/2016 (“legge Cirinnà”), spiegano le Entrate.

Ne consegue che il convivente more uxorio che sostiene le spese ha diritto a fruire della detrazione al pari dei familiari conviventi e può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

La legge Cirinnà, per l’accertamento della “stabile convivenza” – aggiunge poi l’Agenzia – richiama il concetto di famiglia anagrafica (cfr Dpr 223/1989): ne consegue che tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016 e circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagine 217-218).

I lavori incentivati

Cogliamo l’occasione per ricordare quali interventi rientrano in questa detrazione.

Si tratta, in sostanza, dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili residenziali, di qualsiasi categoria catastale, e loro pertinenze.

Quelli di manutenzione ordinaria (per esempio, la tinteggiatura, l’intonacatura, il rifacimento di pavimenti) spettano solo se effettuati sulle parti dell’edificio necessarie all’uso comune (scale, tetti, cortili) o sui locali destinati a servizi comuni (portineria, alloggio del portiere, lavanderia eccetera).

Tra gli interventi ammessi all’agevolazione rientrano quelli effettuati per:

  • ricostruire o ripristinare l’immobile danneggiato da eventi calamitosi
  • eliminare le barriere architettoniche e favorire la mobilità delle persone con disabilità gravi
  • prevenire atti illeciti: apposizione di cancelli, grate alle finestre, porte blindate, saracinesche installazione di videocamere
  • cablare gli edifici e contenere l’inquinamento acustico
  • conseguire risparmi energetici
  • adottare misure antisismiche
  • bonificare gli edifici dall’amianto
  • evitare gli infortuni domestici.

Per quanto riguarda le opere antisismiche, è il caso di ricordare che, oltre a importi più elevati, sono previsti tempi più lunghi e regole più specifiche per usufruirne. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare, infatti, fino all’85%.

Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile per i beneficiari, in alternativa alla fruizione della detrazione, cedere il corrispondente credito. Al tema del “sisma bonus” l’Agenzia dedicherà una guida ad hoc nella quale saranno illustrate le modalità di cessione del credito.

Potrebbero interessarti
ADV
×