I sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici rientrano nelle detrazioni fiscali del bonus ristrutturazioni. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in un contributo pubblicato ieri, 25 marzo, su Fisco Oggi, che interviene su uno dei punti applicativi più discussi tra operatori e contribuenti.
Accumulo detraibile: inclusione esplicita nel bonus
Secondo quanto precisato, è possibile portare in detrazione anche le spese per un sistema di accumulo integrato all’impianto fotovoltaico.
Il chiarimento è particolarmente significativo perché conferma in modo esplicito che le batterie seguono lo stesso regime fiscale dell’impianto FV, non richiedendo quindi un incentivo autonomo o separato.
L’inquadramento resta quello del Bonus ristrutturazioni:
- 50% di detrazione per abitazioni principali;
- 36% per altri immobili.
In entrambi i casi il tetto massimo è di 96.000 euro per unità immobiliare, con recupero in 10 anni. Le batterie, in quanto parte dell’impianto, concorrono a questo limite complessivo di spesa.
Impianto a servizio dell’abitazione
L’Agenzia ribadisce il principio che l’impianto fotovoltaico (quindi anche l’accumulo) deve essere a servizio di un’unità immobiliare residenziale. È dunque la funzione dell’impianto, più che la sua collocazione fisica, a determinare l’accesso all’agevolazione.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 16-bis del Dpr n. 917/1986, che al comma 1 definisce in maniera dettagliata le tipologie di opere ammesse alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
Tra queste ci sono gli interventi previsti dalla lettera h), che comprendono il miglioramento dell’efficienza energetica, con specifico richiamo all’installazione di impianti rinnovabili.
È proprio tale disposizione a consentire l’inquadramento del FV nell’ambito applicativo del bonus ristrutturazioni. Questo a patto che l’energia prodotta sia destinata prevalentemente all’autoconsumo e che l’eventuale immissione in rete non configuri un’attività commerciale prevalente.
Rilevano anche:
- la lettera b), relativa agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari;
- la lettera c), che riguarda il restauro e risanamento conservativo;
- la lettera d), riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia.
L’intervento, chiarisce la norma, deve riguardare edifici esistenti e unità immobiliari residenziali, e il beneficio spetta ai soggetti che detengono un diritto reale sull’immobile o ne sostengono le spese.
Quanto ai sistemi di accumulo, la loro riconducibilità all’agevolazione deriva dalla lettera h): non essendo espressamente menzionati, vengono ammessi alla detrazione nella misura in cui risultano funzionalmente collegati all’impianto fotovoltaico e contribuiscono al risparmio energetico dell’edificio, inserendosi quindi nello stesso perimetro applicativo.
In sintesi
Alla luce del chiarimento, risultano quindi detraibili:
- impianti fotovoltaici per autoconsumo;
- sistemi di accumulo;
- inverter e sistemi di gestione dell’energia;
- opere elettriche e interventi edilizi connessi.
La logica è quella di considerare l’intero sistema energetico domestico come un unico intervento.
Restano invariati gli adempimenti come il pagamento tramite bonifico parlante, la conservazione della documentazione tecnica e fiscale e la trasmissione dei dati all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, per gli interventi che comportano risparmio energetico. Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, l’obbligo riguarda opere con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019.
Oltre alla detrazione, nel 2026 sono previsti ulteriori vantaggi: per le ristrutturazioni che includono l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, si applica l’Iva ridotta al 10%, anziché al 22%.
In alcune Regioni o Comuni possono essere attivi contributi aggiuntivi o bandi locali dedicati all’energia rinnovabile. Questi incentivi possono affiancarsi alla detrazione nazionale, riducendo ulteriormente il costo dell’investimento.
Le batterie sono detraibili anche con il Superbonus, il cui ambito applicativo è stato estremamente ristretto, visto che resta in vigore solo per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e, a far data dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, limitatamente alle spese sostenute nel 2026 per ricostruzione e riduzione del rischio sismico.
Consente una detrazione fiscale fino al 70% delle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici abbinati a batterie di accumulo, ma solo se l’installazione fa parte di un intervento di efficienza energetica più ampio.




























